Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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le autorità penali applicheranno tutte le necessarie misure di protezione procedurali disciplinate dagli articoli 149 e seguenti CPP. Garantire la riservatezza ai privati sin dal momento delle indagini sulle organizzazioni criminali comporta il rischio di conflitti con il diritto di difesa sancito dalla Costituzione di cui può avvalersi un imputato durante un eventuale procedimento penale. Nel caso particolare spetta a chi dirige il procedimento provvedere affinché i principi del processo equo siano rispettati nonostante le testimonianze anonime (cfr. DTF 125 I 127).

Art. 15 Informatori

Di norma l’attività di cui all’articolo 15 significa semplicemente che i privati durante incontri occasionali con i collaboratori degli Uffici centrali decidono le informazioni da trasmettere. Per definire questa modalità d’impiego importante nella prassi federale e cantonale di polizia si è cristallizzato il termine di informatore. L’impiego di informatori, contrariamente a quello di persone di fiducia, non è legato a particolari condizioni poiché ogni informatore è libero di decidere se vuole o meno trasmettere determinate informazioni alla polizia.36

Art. 16 Persone di fiducia

L’articolo 16 disciplina l’impiego qualificato di privati in veste di cosiddette persone di fiducia che si distingue dal semplice impiego di informatori. In questo modo si tiene conto di una raccomandazione espressa dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, la quale esige che questa forma qualificata d’impiego venga disciplinata concretamente all’interno di una legge.37 Mentre nel caso degli informatori spetta a questi ultimi decidere quali informazioni trasmettere agli Uffici centrali, che a loro volta si limitano a raccoglierle, per le persone di fiducia gli Uffici centrali hanno un ruolo più attivo. Infatti, ordinano alle persone di fiducia di frequentare determinati luoghi, allacciare contatti o assumere certi atteggiamenti al fine di raccogliere in modo mirato informazioni rilevanti per gli Uffici centrali.

Per soddisfare il principio di proporzionalità il ricorso a persone di fiducia è limitato ai casi in cui altre misure, quali l’impiego di semplici informatori, risulterebbero vane o sproporzionatamente ardue. Si pensi ad esempio agli ambienti etnici isolati in cui è possibile ottenere informazioni importanti soltanto mediante l’impiego mirato di una persona di fiducia. Non occorre introdurre ulteriori livelli d’impiego poiché le persone di fiducia sono già integrate nei relativi ambienti e, diversamente da quanto accade nelle inchieste mascherate di cui all’articolo 286 CPP, non devono quindi istaurare un particolare rapporto di fiducia o infiltrarsi nell’ambiente in questione e non necessitano nemmeno di un’identità fittizia. Nel presente contesto è inoltre stato valutato se l’impiego di persone di fiducia necessiti di un’autorizzazione speciale, ad esempio del direttore di fedpol. Si è tuttavia rinunciato a introdurre un tale obbligo, poiché un’autorizzazione rilasciata a una determinata persona potrebbe creare la falsa impressione che essa venga impiegata con l’autorizzazione dello Stato. D’altro canto non pare opportuno nemmeno autorizzare di principio questo tipo di misure visto che si tratta di un’osservazione a lungo termine di un certo ambiente e non,

36 La richiesta e la ricezione di informazioni da parte degli Uffici centrali sono disciplinate all’art. 13 cpv. 2 lett. b.

37 Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale «Esame del funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione» del 5 settembre 2007, FF 2008 1756, raccomandazione 1.