Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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spetto. Un’osservazione volta a chiarire un sospetto può quindi essere protratta soltanto se si tratta di un determinato crimine o delitto e se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. Si pensi ad esempio all’osservazione di una stazione di benzina che secondo le supposizioni degli Uffici centrali potrebbe fungere da punto d’incontro per i membri di un gruppo criminale. Se nel corso dell’osservazione della stazione di benzina sorge il sospetto che il personale traffichi con sostanze stupefacenti, la PGF può, entro la scadenza dei trenta giorni, agire nel modo seguente: chiedere al direttore di fedpol l’autorizzazione di protrarre l’osservazione generale della stazione di rifornimento visto che le indagini sulle organizzazioni criminali sono rimaste completamente o in parte infruttuose; oppure avviare un procedimento penale nei confronti dei collaboratori sospetti della stazione di rifornimento ed eventualmente chiedere al pubblico ministero competente la proroga delle misure di osservazione. Poiché l’osservazione ora persegue uno scopo diverso, ovvero il chiarimento di un sospetto di reato, tali misure vanno eseguite nel rispetto del diritto processuale penale. Siccome le misure si concentrano su una cerchia di individui sospetti sufficientemente concreta il luogo oggetto dell’osservazione potrebbe spostarsi dalla stazione di benzina a un altro posto.

Art. 14 Impiego di privati

Gli articoli 14 e seguenti disciplinano l’impiego volontario di privati a sostegno degli Uffici centrali. I privati possono essere impiegati come informatori (art. 15) o come persone di fiducia (art. 16). Per privati ai sensi dell’articolo 14 s’intendono le persone che non sono legate a un’autorità di perseguimento penale o a una loro autorità partner34 tramite un contratto di lavoro o un rapporto simile.

Le ricerche sotto copertura35 e le inchieste mascherate (art. 286 CPP) sono eseguite da collaboratori delle autorità di perseguimento penale. Esiste pertanto una chiara delimitazione giuridica per l’impiego di informatori e di persone di fiducia.

Nella prassi sono impiegati come informatori e persone di fiducia dei privati, che in base alla loro provenienza o alla loro attività professionale hanno accesso a un ambiente sociale particolare in cui circolano informazioni che consentono agli Uffici centrali di trarre conclusioni sulla criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

I privati offrono il loro sostegno sempre su base volontaria. Non esistono né obblighi contrattuali o legali, né mezzi di pressione per costringere i privati a fornire il proprio sostegno o a proseguire la loro attività. La volontarietà garantisce infatti, che i privati impiegati agiscano in modo consapevole e il loro comportamento non sia attribuito all’autorità che li impiega.

Per proteggere i privati da eventuali rappresaglie gli Uffici centrali possono garantire che la loro identità non sarà rivelata. Queste garanzie di riservatezza sono spesso necessarie nella prassi perché i privati integrati in certi ambienti altrimenti non sarebbero disposti a sostenere la polizia. Per salvaguardare la riservatezza garantita, gli Uffici centrali applicano tutte le misure organizzative e di tattica di polizia necessarie per impedire che gli ambienti vicini ai privati si accorgano delle attività di sostegno svolte da questi ultimi. Se successivamente si rivela indispensabile una partecipazione dei privati a un procedimento penale, a causa delle loro conoscenze sui fatti,

34 P. es. le autorità doganali o le guardie di confine.

35 Cfr. n. 2.10.2.1 sul completamento del CPP con un nuovo art. 286a CPP.