Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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come nella procedura penale, di una raccolta di informazioni per un caso determinato che richiederebbe una procedura specifica di autorizzazione.

Prima del loro impiego le persone di fiducia di cui al capoverso 2 vanno avvisate che non dispongono di alcuna competenza ufficiale o di altri diritti speciali. S’intende così specificare che esse non svolgono attività ufficiali riservate a organi statali e che pertanto non sono loro affidati compiti di diritto pubblico ai sensi della legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32). Le persone di fiducia sono inoltre informate che devono rispettare la legge alla pari di ogni altro cittadino e non possono far valere giustificazioni speciali. Di conseguenze è loro espressamente vietato compiere reati o istigare altri a delinquere.

In virtù del capoverso 3 il DFGP disciplina il reclutamento, l’istruzione e la direzione dei privati impiegati. Gli Uffici centrali devono documentare tali attività affinché possano renderne conto. Dirigere persone di fiducia è un compito difficile soprattutto a causa della loro vicinanza agli ambienti criminali. Per questo motivo può essere assolto soltanto dai collaboratori della PGF più esperti e debitamente istruiti. I collaboratori incaricati di dirigere le persone di fiducia sono pertanto nominati dal capo della PGF.

Art. 17 Rimborsi e ricompense

In base al capoverso 1 possono essere rimborsati i privati che, per offrire il loro sostegno, hanno dovuto sostenere delle spese (p. es. viaggio per recarsi all’incontro).

Altri compensi, che superano le spese effettive, possono essere versati sotto forma di ricompensa per segnalazioni particolarmente utili e sono previsti soltanto in casi eccezionali motivati. Il capoverso 2 attribuisce al direttore di fedpol la competenza di stabilire se si tratta di un caso eccezionale. In ogni singolo caso egli decide su proposta del capo della PGF, se gli Uffici centrali possono promettere o versare una ricompensa. In virtù del capoverso 3 il DFGP disciplina l’ammontare e la documentazione dei rimborsi e delle ricompense.

2.3.3 Capitolo 3: Obbligo d’informazione delle autorità e trasmissione di dati personali (art. 18–20)

Il presente capitolo contiene disposizioni speciali, riprese dalla LUC, in materia di assistenza informativa con gli Uffici centrali. Tali disposizioni disciplinano in particolare gli obblighi d’informazione nei confronti degli Uffici centrali di polizia giudiziaria che in quanto lex specialis precedono le norme sulla cooperazione di polizia del titolo quinto e l’assistenza informativa ivi sancita.

Art. 18 Cooperazione con autorità e servizi

L’articolo 18 rispecchia il vigente articolo 4 LUC ed elenca le autorità che sono tenute a collaborare con gli Uffici centrali e a informarli di caso in caso. Per maggiore chiarezza il capoverso 1 lettera f ora indica espressamente anche le autorità competenti per l’assistenza giudiziaria in materia penale. Finora esse erano incluse implicitamente negli organi di perseguimento penale di cui alla lettera a, poiché il settore dell’assistenza giudiziaria fino al 2004 faceva parte dell’Ufficio federale di polizia.