Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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Art. 19 Trasmissione di dati personali da parte degli Uffici centrali
Il presente articolo corrisponde all’articolo 13 capoverso 1 LUC. Tale disposizione non è resa superflua dal titolo quinto sulla cooperazione di polizia poiché quest’ultimo si applica agli organi di perseguimento penale e di polizia, mentre l’obbligo di collaborare con gli Uffici centrali contempla anche altre autorità. I requisiti di cui al capoverso 2 per la comunicazione ad altri destinatari, tra cui anche privati, coincidono con quelli dell’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia (RS 360.1).
Art. 20 Obbligo d’informazione nel settore della criminalità organizzata
Gli obblighi sanciti nel presente articolo riguardo al settore della criminalità organizzata rispecchiano il vigente articolo 8 LUC.
L’attuale obbligo d’informazione in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 10 LUC non è stato invece trasferito nella LCPol. Tale obbligo resta tuttavia sancito nella legge sugli stupefacenti. Secondo il tenore della disposizione in questione, i Cantoni sono tenuti a informare l’Ufficio centrale in merito a ogni procedimento penale avviato. Nella prassi tale obbligo non è rispettato e non contribuisce comunque all’adempimento dei compiti da parte dell’Ufficio centrale. Ora l’obbligo d’informazione si limita soltanto a procedimenti penali che sono contraddistinti dalla gravità dei reati, dal carattere intercantonale o transfrontaliero o dalle circostanze particolari dei reati. Occorrerà in seguito stabilire, a livello d’ordinanza, quali siano le procedure che rientrano in queste categorie. Poiché per gli Uffici centrali l’importanza di una procedura non si definisce necessariamente solo in base alla gravità del reato imputato, non si può limitare a priori a livello di legge la disposizione soltanto a determinate fattispecie qualificate.
2.4.4 Capitolo 4: Compiti di polizia contemplati dal Codice di procedura penale (art. 21–22)
Art. 21 Polizia giudiziaria
I compiti di polizia giudiziaria sono stati separati dai compiti degli Uffici centrali. Le disposizioni sulle attività della PGF quale polizia ai sensi del CPP sono quindi contenute in un capitolo a se stante. Oltre a svolgere l’attività inquirente nei procedimenti di propria competenza sotto la vigilanza del Ministero pubblico, la PGF raccoglie anche le prove nell’ambito di procedimenti d’assistenza giudiziaria internazionale. I compiti di polizia giudiziaria devono essere adempiuti nel rispetto delle prescrizioni del CPP, ragione per cui nel capoverso 1 si rimanda integralmente a tale legge. L’articolo 21 assume pertanto un carattere dichiarativo. Questa disposizione è tuttavia necessaria perché rende trasparente la sistematica giuridica e semplifica la distinzione fra il diritto di polizia e il diritto di procedura penale e la loro corretta applicazione.
Art. 22 Identità fittizia preparatoria
Per preparare una futura inchiesta mascherata con anticipo, al direttore di fedpol è attribuita la nuova competenza di assegnare un’identità fittizia agli agenti infiltrati