Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 3 sancisce che gli agenti provvisti di un’identità fittizia preparatoria possono essere impiegati soltanto dopo che è stata accordata l’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi ai sensi dell’articolo 289 CPP e se l’azione concreta è stata avallata. Agli agenti di polizia previsti per l’inchiesta mascherata è quindi vietato utilizzare la loro identità fittizia nei confronti di terzi o per frequentare determinati ambienti prima che l’intervento sia stato approvato.

2.4 Titolo quarto: Compiti di polizia amministrativa (art. 23-32)

Il terzo campo di attività principale di polizia concerne i compiti di polizia amministrativa. Tali compiti sono, in ampia misura, ripresi integralmente dalla LMSI. Come enunciato nel commento all’articolo 2, si tratta di misure di diritto amministrativo quali il sequestro, la confisca e i divieti, volte a prevenire minacce concrete alla sicurezza e all’ordine pubblico o possibili reati. Nel caso del materiale di propaganda, la minaccia è rappresentata dall’oggetto atto a esercitare influenza attraverso la propaganda in senso lato su un numero imprecisato di persone con lo scopo di aizzarle contro altre persone o gruppi di persone.38 Le misure contro la tifoseria violenta sono invece rivolte contro le persone ritenute violente a causa del comportamento comprovato.

2.4.1 Capitolo 1: Misure contro la propaganda violenta (art. 23)

Art. 23 Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda vio-

lenta

Questa disposizione è ripresa integralmente dalla LMSI (art. 13a). L’unica modifica concerne i capoversi 2, 3 e 6 in cui il termine SAP (Servizio di analisi e prevenzione) è sostituito con il servizio che ne ha ripreso il ruolo, ovvero il Servizio informazioni della Confederazione.

2.4.2 Capitolo 2: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (art. 24-28)

Art. 24 Divieto d’entrata

La nuova legge designa l’organizzazione competente per l’emanazione di divieti d’entrata nei confronti di stranieri che, in relazione a manifestazioni sportive, hanno violato o minacciano l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero. In futuro spetterà soltanto a fedpol e non più all’Ufficio federale della migrazione (UFM) adottare decisioni in questo ambito specifico.

Rispetto all’articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), che definisce le competenze generali dell’UFM, l’articolo 24 costituisce una norma speciale che disciplina in modo mirato le misure

38 Cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive), FF 2005 5009 e segg.