Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Considerato che fedpol è l’autorità competente nel settore della lotta alla tifoseria violenta e visto che dispone delle informazioni pertinenti, è quindi opportuno, che in futuro spetti all’Ufficio federale di polizia pronunciare divieti d’entrata in Svizzera.
Art. 25 Divieto limitato di lasciare la Svizzera
L’articolo 25 riprende l’articolo 24c LMSI nella sua versione che entra in vigore il 1° gennaio 2010, apportando alcuni adeguamenti redazionali: il capoverso 5 della LMSI diventa nella LCPol il capoverso 3, in quanto la disposizione che definisce la competenza in materia decisionale deve precedere le norme che regolamentano i dettagli relativi a tali provvedimenti. Inoltre, poiché il riferimento a un divieto di recarsi nel Paese di destinazione è già inserito nel capoverso 1 lettera b, esso non dovrà essere menzionato nuovamente nella disposizione derogatoria del capoverso 5.
Art. 26 Età minima
L’articolo 26 corrisponde alla nuova versione dell’articolo 24f LMSI, contenuta nel decreto federale del 3 ottobre 2008 concernente la modifica della LMSI, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Tale modifica è legata all’entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2010, del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. L’avamprogetto introduce un limite di età adeguato per il divieto d’entrata. Infatti, sebbene dalle valutazioni del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta risulti che i tifosi violenti abbiano di norma più di 15 anni, le esperienze maturate dalla polizia dimostrano che fra le persone che, nell’ambito di disordini in occasione di manifestazioni sportive, commettono atti di vandalismo o causano danni materiali, ve ne sono anche alcune di età inferiore ai 15 anni. Nel complesso, non vi è motivo di stabilire per il divieto d’entrata un’età minima differente da quella prevista per il divieto limitato di lasciare la Svizzera. Dette misure dovrebbero risultare efficaci se applicate nei confronti di persone di età superiore ai 12 anni, indipendentemente dal fatto che siano finalizzate a contrastare disordini violenti nel corso di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero.
Art. 27 Effetto sospensivo
L’articolo 27 corrisponde alla nuova versione dell’articolo 24g LMSI, contenuta nel decreto federale del 3 ottobre 2008 concernente la modifica della LMSI, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Tale modifica è legata all’entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2010, del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. In futuro l’effetto sospensivo sarà esteso anche al divieto d’entrata ai sensi dell’articolo 24.
Art. 28 Segnalazione
La presente disposizione prevede espressamente che le restrizioni di viaggio ai sensi degli articoli 24 e 25 siano segnalate a fini di controllo nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia. Tale norma è ribadita nel catalogo di cui all’articolo 86 capoverso 1 lettera h. Attualmente le segnalazioni riguardanti un divieto limitato di lasciare la Svizzera sono già previste dal diritto vigente (art. 15 cpv. 1 lett. h LSIP). Affinché le autorità di polizia e doganali competenti possano controllare adeguata-