Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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mente anche i divieti d’entrata, è necessario quindi che la segnalazione sia estesa anche a dette misure.
2.4.3 Capitolo 3: Misure per prevenire possibili reati (art. 29-32)
Nel capitolo 3 sono disciplinate le misure volte a prevenire in modo mirato possibili reati.
Art. 29 Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta
L’articolo 99 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS; RS 0.360.268.1, allegato A) statuisce che i dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti nel SIS, nel rispetto del diritto nazionale dalla parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica: a) qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure, b) qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità. Con l’entrata in funzione del nuovo sistema denominato SIS II, saranno possibili nuove segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta, ad esempio per i container. Le basi legali relative al SIS II, approvate dal Parlamento come sviluppo dell’acquis di Schengen, sono già entrate in vigore39.
Nel diritto vigente, la sorveglianza discreta delle persone e dei veicoli è menzionata nell’articolo 16 capoverso 1 e 2 lettera f LSIP. Tali disposizioni non costituiscono tuttavia una base legale formale sufficiente. Secondo gli articoli 33 e 34 dell’ordinanza del 7 maggio 2008 sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’Ufficio SIRENE (RS 362.0), la sorveglianza discreta di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container è possibile solo nella misura in cui il diritto cantonale preveda tale misura e in presenza dei requisiti fissati nella CAS. Per fatti punibili di estrema gravità s’intendono i reati contemplati dall’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (RS 312.8), trasferiti nell’articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale. Con l’articolo 29 LCPol, anche la Confederazione si dota di una normativa in tal senso.
La sorveglianza discreta consente di rintracciare il luogo di soggiorno di persone sospettate di aver commesso un reato, senza che siano necessariamente adottati ulteriori provvedimenti. Si tratta di una forma particolare di osservazione. Per le autorità di polizia cantonali e le autorità di perseguimento penale federali, la cui attività comprende anche la prevenzione di reati, la sorveglianza discreta rappresenta quindi un efficace strumento per adempiere a questo compito.
Il presente articolo costituisce pertanto la base legale formale per fedpol per segnalare in modo discreto, su richiesta delle suddette autorità, persone e oggetti ai fini di
39 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); cfr. http://www.europa.admin.ch