Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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esempio il coltello tascabile dell’esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati invece oggetti pericolosi. In virtù dell’articolo 31 capoverso 1 LArm, l’autorità competente può sequestrare gli oggetti pericolosi portati abusivamente. L’articolo 38 capoverso 1 LArm stabilisce che i Cantoni applicano la legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

L’articolo 32 stabilisce espressamente che spetta a fedpol sequestrare, nell’adempimento dei propri compiti, gli oggetti pericolosi in questione. Infatti, è necessario, soprattutto ai fini della protezione delle autorità e degli edifici, che fedpol abbia la possibilità di mettere al sicuro e di sequestrare tali oggetti. Nel quadro dei compiti di polizia di sicurezza, fedpol deve inoltre garantire la sicurezza delle persone da proteggere e prevenire tempestivamente intimidazioni o minacce. Per le modalità del sequestro è determinante l’articolo 21 LCoe, a meno che la legislazione sulle armi, più precisamente l’articolo 31 LArm e l’articolo 54 dell’ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541) non prevedano alcuna disposizione speciale.

2.5 Titolo quinto: Cooperazione di polizia (art. 33-68)

L’assistenza amministrativa in materia di polizia comprende numerose forme di cooperazione tra organi della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria appartenenti a diversi Stati o enti pubblici oppure a diversi servizi di uno stesso ente. Le varie forme di cooperazione spaziano dallo scambio di personale, materiale e conoscenze specialistiche agli interventi congiunti di polizia fino allo scambio di dati personali. Tutte queste attività sono solitamente riassunte con la definizione generica di cooperazione di polizia, utilizzata anche nel quinto titolo dell’avamprogetto.41

Analogamente all’assistenza giudiziaria, anche la cooperazione di polizia può comportare ingerenze nei diritti fondamentali. Tuttavia, a differenza dell’assistenza giudiziaria, la cooperazione di polizia non è finalizzata a fornire sostegno diretto ai procedimenti in corso, bensì a facilitare i compiti di polizia volti a prevenire minacce, a eliminare turbamenti e a favorire i primi accertamenti e il perseguimento di reati penali. L’intervento iniziale da parte della polizia serve a preparare, e dunque non ad anticipare, le successive attività sul piano procedurale delle autorità amministrative e giudiziarie.42 La protezione delle persone interessate dall’assistenza amministrativa non è garantita per mezzo dell’apposita procedura amministrativa prevista per l’assistenza giudiziaria, bensì è regolamentata dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Date le difficoltà dal punto di vista giuridico di differenziare le molteplici forme di cooperazione di polizia e di demarcarle dall’assistenza giudiziaria, è nell’interesse sia degli agenti di polizia sia dell’opinione pubblica poterne disciplinare i meccanismi in una normativa che sia trasparente e sufficientemente concreta.

41 Per informazioni di carattere dogmatico e terminologico cfr. Breitenmoser Stephan, Sicherheit durch internationale Kooperation: Vorgaben und Grundlagen des Völker- und Europarechts, in: Schweizer Rainer J. (ed.), Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, Basilea 2008, SBVR vol. III/1, G n. marg. 54 e segg. nonché Lobsiger Adrian, polizeiliche Amtshilfe und Schengen, in: Breitenmoser Stephan / Gless Sabine / Logodny Otto (ed.), Schengen in der Praxis, Basilea 2009.

42 Per informazioni inerenti alla competenza, limitata alla fase preliminare, dei compiti di polizia cfr. Breitenmoser Stephan, Neuere Rechtsentwicklungen in den Bereichen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, in: Ehrenzeller Bernhard (ed.), Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, San Gallo 2005, 14.