Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

L’assistenza amministrativa in materia di polizia, sebbene sia oggetto di diverse disposizioni speciali federali, non è stata finora ancora disciplinata dettagliatamente nel diritto federale.43 Il settore della cooperazione internazionale di polizia ha conosciuto negli ultimi anni un aumento considerevole di norme specifiche, a partire dalla cooperazione con Interpol ed Europol disciplinata nel terzo libro del Codice penale44 passando per gli accordi bilaterali con gli Stati limitrofi, ovvero quelli conclusi con Germania, Francia, Italia e con Austria45 per finire con il diritto speciale derivante dall’adesione a Schengen.

In qualità di Stato associato a Schengen, la Svizzera è tenuta a recepire la decisione quadro europea relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni.46 Con l’emanazione di un’ulteriore legge speciale, la LSIS, il legislatore federale ha nel frattempo trasposto tali disposizioni nella legislazione nazionale.

Restano invece codificati in misura marginale i principi della cooperazione di polizia a cui le autorità fanno ricorso nell’ambito dell’assistenza interna alla Svizzera. Questa lacuna potrebbe produrre incertezze sul piano giuridico, visto soprattutto che in virtù della decisione quadro europea relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni, le autorità svizzere di perseguimento penale non possono imporre alle autorità degli altri Stati partner condizioni più rigorose di quelle applicate alle autorità partner nazionali.47 Date le circostanze, al fine di garantire la necessaria certezza del diritto, il legislatore federale è chiamato non solo a rettificare sotto il profilo sistematico le norme inerenti alla cooperazione internazionale, ma anche a sancire i principi più importanti della cooperazione nazionale di polizia con le altre autorità federali e cantonali da osservare nell’ambito dell’assistenza amministrativa richiesta e fornita da fedpol. La Confederazione sancisce dunque tali principi nel titolo Cooperazione di polizia, senza tuttavia ridurre il potere dei Cantoni di disciplinare in modo autonomo l’assistenza amministrativa dei loro corpi di polizia, quando cooperano con altri Cantoni o direttamente con le autorità partner estere.

Nella sezione 1 del capitolo 1 e del capitolo 2 sono illustrati i principi fondamentali della cooperazione di polizia che fedpol è tenuto ad applicare nel quadro

43Art. 13 cpv. 1 secondo periodo LUC (assistenza amministrativa in Svizzera); art. 350-353

CP (assistenza amministrativa internazionale multilaterale: Interpol); art. 354 cpv. 3 CP (assistenza amministrativa in Svizzera: dati segnaletici); art. 355a e 355b CP (assistenza amministrativa internazionale multilaterale: Europol); art. 75a AIMP (assistenza amministrativa internazionale: domande della polizia, presentate in forma autonoma, nel quadro dell’assistenza giudiziaria); accordi bilaterali di polizia (assistenza amministrativa internazionale multilaterale).

44Attualmente: art. 350 e segg. e 355a CP.

45Cfr. in merito: Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica

federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania); RS 0.360.136.1); Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1); Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la

Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1); Accordo del 9 ottobre 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (comprendente la dichiarazione comune, RS 0.360.349.1).

46 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89). La decisione quadro rappresenta per la Svizzera uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’art.

2 cpv. 3 dell’Accordo di associazione a Schengen (RS 0.362.31).

47 Cfr. art. 3 par. 3 della decisione quadro e art. 6 LSIS.