Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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dell’assistenza informativa richiesta o fornita. Questi capitoli si applicano sia all’assistenza nazionale sia a quella internazionale prestata o ricevuta da fedpol. In relazione all’assistenza internazionale, oltre alle norme succitate, vanno osservate anche le disposizioni contenute nella seconda sezione del capitolo 1 e del capitolo 2. Nelle sezioni 3, 4, 5 e 6 del capitolo 2 si trovano infine le disposizioni specifiche da adempiere, unitamente alle norme già citate, ai fini dell’assistenza amministrativa nell’ambito degli accordi di cooperazione con Interpol, Europol e gli Stati Schengen.
Come i titoli precedenti, anche il quinto titolo della LCPol, relativo alla cooperazione di polizia, concerne fedpol, escludendo in linea di massima gli altri organi federali o i servizi cantonali, a prescindere dal fatto che questi ultimi si basino, nel contesto dell’assistenza con fedpol, su norme d’esecuzione uniformi, analogamente a quanto già avviene ad esempio per le modalità dell’assistenza informativa con gli Uffici centrali di polizia giudiziaria, attualmente disciplinate nella LUC e nel relativo diritto d’esecuzione.
Tale restrizione a fedpol non si applica invece allo scambio semplificato d’informazioni con le autorità degli altri Stati Schengen di cui alla sesta sezione del secondo capitolo. Il secondo capitolo si applica infatti anche all’AFD, e sussidiariamente ai Cantoni, nel caso in cui essi collaborino allo scambio semplificato di informazioni con gli Stati Schengen.48 Quest’estensione del campo d’applicazione ad altre autorità è già prevista dalla LSIS ed è sancita anche dalla decisione quadro europea relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni. Gli articoli 58-68 dell’avamprogetto non riguardano pertanto solo fedpol, ma anche tutti gli organi contemplati dalla decisione quadro in quanto autorità di perseguimento penale della Confederazione, di cui in effetti fa parte anche l’AFD. I Cantoni sono pertanto liberi, anche con riguardo alla sesta sezione, di legiferare nell’ambito dell’assistenza amministrativa tra i loro corpi di polizia e le autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen e conseguentemente d’integrare in modo autonomo la decisione quadro nel diritto cantonale. Tuttavia, nell’ottica dell’entrata in vigore della LSIS, prevista per il 1° gennaio 2010, i Cantoni finora non hanno fatto ricorso a questa possibilità, peraltro già prevista attualmente.
2.5.1 Capitolo 1: Cooperazione di polizia in generale (art. 33-38)
Nel primo capitolo sono descritte le forme di cooperazione e disciplinati i principi fondamentali che fedpol deve applicare nell’ambito dell’assistenza amministrativa richiesta e fornita. L’assistenza a livello nazionale è retta dalla prima sezione del capitolo. L’assistenza internazionale è retta invece anche dalla seconda sezione dello stesso capitolo.
2.5.1.1 Sezione 1: Forme e strumenti della cooperazione (art. 33-35)
La prima sezione definisce le nozioni e regolamenta gli strumenti generali della cooperazione di polizia che disciplinano l’assistenza amministrativa internazionale e nazionale di fedpol.
48 Cfr. in merito il commento specifico all’art. 58.