Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Art. 33 Forme della cooperazione

Nel capoverso 1 è definita la portata della nozione di «cooperazione di polizia» oggetto del quinto capitolo. Nella LCPol con tale nozione s’intende l’assistenza amministrativa in materia di polizia, quindi non l’assistenza amministrativa o la semplice cooperazione tra autorità. Per tale ragione, il capoverso 1 limita l’assistenza amministrativa in materia di polizia alle forme di cooperazione volte ad agevolare i compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria e intercorrenti tra fedpol e le restanti autorità e organi internazionali, menzionati al capoverso 1, che adempiono tali compiti nei diversi Stati oppure nei diversi enti pubblici o ai diversi livelli di uno stesso ente. Fatte salve le disposizioni particolari contenute nella legge49 o negli accordi internazionali, i compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria descritti nell’articolo in questione derivano dalle definizioni di cui all’articolo 2 LCPol. I compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria svolti da fedpol sono precisati inoltre nel secondo e terzo titolo della presente legge.

Restano escluse dalla regolamentazione relativa alla cooperazione di polizia tutte le forme di cooperazione volte all’assunzione diretta delle prove nei procedimenti in corso e che pertanto soggiacciono non alle norme dell’assistenza amministrativa, bensì a quelle dell’assistenza giudiziaria o dell’assistenza di polizia a sostegno dell’assistenza giudiziaria.

A livello federale, l’Ufficio federale di polizia, menzionato esplicitamente al capoverso 1, svolge la funzione di punto di raccordo centrale, anche se non esclusivo, per la cooperazione nazionale e internazionale in materia di polizia. Tale disposizione della LCPol non interferisce né nella cooperazione tra gli altri organi federali che svolgono compiti analoghi e i loro servizi partner nazionali ed esteri, né in quella tra corpi cantonali di polizia.

Il capoverso 2 illustra le varie forme di cooperazione riconducibili alla nozione di cooperazione di polizia.

Attualmente si registra un intenso scambio di personale, materiale e conoscenze specialistiche tra le autorità di polizia, riassumibile sotto la nozione, introdotta alla lettera a, di cooperazione o assistenza di polizia semplice.50 Tale nozione descrive in modo appropriato come nell’attività quotidiana di polizia i corpi di polizia vadano oltre i limiti delle proprie competenze, scambiandosi materiale e fornendosi supporto logistico di altro tipo in modo rapido, senza formalità e, generalmente, senza che siano necessarie ingerenze nei diritti fondamentali. Questa forma di cooperazione non necessita pertanto di esser disciplinata ulteriormente a livello di legge in senso formale.

L’Accordo di polizia tra la Svizzera e la Germania del 27 aprile 1999 (RS 0.360.136.1) testimonia il significato pratico dell’assistenza di polizia semplice. L’articolo 2 dell’Accordo sancisce che gli Stati contraenti si scambiano «periodicamente resoconti fondati su precisi criteri» ed esaminano «assieme almeno una volta all’anno le priorità relative alla sicurezza». L’articolo 13 stabilisce inoltre che le autorità di polizia degli Stati contraenti si scambiano programmi di insegnamento per la formazione e il perfezionamento, organizzano seminari comuni di formazione e di

49 Cfr. art. 59 e 60 LCPol.

50 Cfr. Stephan Breitenmoser, in: Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (ed.), Ausländerrecht, nella serie Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. 8, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, 887; oppure Günther Mokros, in: Hans Lisken/Erhard Denninger (ed.), Handbuch des Polizeirechts, Monaco 3a edizione, 2001, pag. 43.