Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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Questa forma di cooperazione di polizia, che costituisce un’ingerenza nel diritto individuale dei cittadini di essere informati, è spesso definita come assistenza informativa di polizia.55
Oggetto dell’assistenza informativa di polizia sono i dati personali ai sensi della legislazione svizzera sulla protezione dei dati, comprendenti i dati relativi a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile.56 Nell’ambito dell’assistenza informativa di polizia, possono essere pertanto anche scambiati i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità.57
Art. 34 Uffici di cooperazione
In virtù degli accordi bilaterali di polizia sottoscritti con la Francia (RS 0.360.349.1) e l’Italia (RS 0.360.454.1), la Confederazione gestisce attualmente, insieme ai Cantoni e alle autorità partner francesi e italiane, due Centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) ubicati rispettivamente a Ginevra e a Chiasso. I CCPD agevolano lo scambio d’informazioni, coordinano misure comuni di sorveglianza nelle zone di confine e preparano e sostengono gli interventi transfrontalieri. Nei CCPD lavorano rappresentanti delle diverse autorità doganali e di polizia dei Paesi partecipanti, compresi i collaboratori di fedpol. Le spese di esercizio dei due CCPD sono ripartite equamente fra la Svizzera e la Francia (per quanto concerne il CCPD Ginevra) oppure l’Italia (per quanto riguarda il CCPD di Chiasso). La quota svizzera è per due terzi a carico della Confederazione e per un terzo dei Cantoni. Non è escluso che in futuro possa sorgere la necessità di istituire ulteriori CCPD e uffici di cooperazione o nuove strutture analoghe. Al momento esistono le basi legali per procedere in questo senso con la Francia, l’Italia e la Germania.
Art. 35 Addetti di polizia
La norma relativa all’impiego di agenti di collegamento ripresa dalla legge sugli Uffici centrali (art. 5 LUC) è stata ritagliata dal contesto specifico dei compiti degli uffici centrali per essere integrata nel quinto titolo dell’avamprogetto. In questo modo si tiene conto del fatto che i compiti svolti dagli addetti di polizia nell’ambito d’attività di fedpol, in qualità di ufficio centrale, non si limitano al campo specifico delle attività repressive. Gli addetti di polizia infatti svolgono attualmente compiti per l’intero Ufficio e rappresentano inoltre all’estero tutte le autorità nazionali di polizia e di perseguimento penale e anche il DFGP. Per tale ragione, nell’ambito della rettifica sotto il profilo sistematico del diritto in vigore, tale norma è stata adattata anche nel contenuto alla realtà.
Un primo adeguamento riguarda la denominazione di questi agenti di polizia stazionati all’estero: dato che sono accreditati presso lo Stato ospitante in qualità di addetti diplomatici dell’ambasciata svizzera, per riferirsi a tali agenti si è utilizzato il termine di «addetti di polizia» in sostituzione di quello attuale di «agenti di collegamen-
55 Erhard Denninger op. cit., E 214. Il termine «assistenza amministrativa in materia di polizia», anch’esso comunemente impiegato per definire l’assistenza informativa di polizia, presenta lo svantaggio di esser utilizzato regolarmente nella dottrina anche come termine generico designante tutte le forme di cooperazione di polizia, il che conduce inevitabilmente a una certa ambiguità.
56 Cfr. art. 3 lett. a e b LPD (RS 235.1).
57 Cfr. art. 3 lett. c e d LPD.