Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo

I commenti relativi alla LSIS, e dunque alle nuove norme della LCPol, sono contenuti nel messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2008 sulla LSIS91. Le norme della LSIS che non sono inserite nella sezione 5 si trovano fra le disposizioni generali sull’assistenza informativa di polizia. In caso contrario, in virtù del principio della parità di trattamento sancito dalla decisione quadro, tali norme non potrebbero infatti essere più opposte alle autorità degli altri Stati Schengen.

Art. 58 Oggetto, scopo e campo d’applicazione dell’assistenza informativa

semplificata

Quest’articolo riprende il contenuto degli articoli 1, 3, 6 e 14 LSIS, nei quali sono descritti anzitutto l’oggetto, lo scopo e il campo d’applicazione dello scambio semplificato di informazioni con le autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen. Considerando che una parte del contenuto normativo è già stato inserito nelle disposizioni precedenti della LCPol sulla cooperazione di polizia, il disposto dell’articolo 58 risulta, da un lato, più breve rispetto a quello della LSIS mentre, dall’altro precisa ulteriormente le connessioni fra le sezioni del capitolo 2 inerenti all’assistenza informativa di polizia che si applicano in modo cumulativo.

Il capoverso 1 illustra il carattere complementare delle disposizioni contenute nella sezione 6 rispetto alle parti precedenti del capitolo 2. La validità di tali disposizioni si limita all’assistenza informativa di polizia semplificata all’interno del gruppo particolare costituito dalle autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen.

Il capoverso 2 riprende la disposizione dell’articolo 1 capoverso 1 LSIS che limita l’assistenza informativa agli scopi di prevenzione e di perseguimento di reati contemplati dalle decisioni quadro e annoverati tra i compiti di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b LCPol (cfr. commento all’art.2). Il capoverso 2 ribadisce la riserva della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati che subordina tutte le forme di trattamento all’esistenza di una base legale formale (cfr. commento all’art. 39).

Le disposizioni del capitolo 2 concernenti l’assistenza informativa di polizia che si riferiscono allo scambio semplificato d’informazioni con gli altri Stati Schengen si applicano non solo a fedpol ma a tutte le autorità di perseguimento penale della Confederazione, che comprendono tra l’altro, in virtù dell’articolo 59, anche l’AFD. Tale estensione del campo d’applicazione ad altre autorità federali, prevista dal capoverso 3, è già sancita dalla LSIS e anche dalla decisione quadro europea relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni92.

Le disposizioni di tutto il capitolo 2 relative all’assistenza informativa di polizia semplificata nei confronti degli altri Stati Schengen si applicano inoltre anche ai Cantoni, a condizione che non esistano competenze cantonali in materia d’assistenza informativa con gli Stati Schengen. In virtù del capoverso 4 dell’articolo 58, che è formulato in modo meno rigoroso rispetto all’articolo 14 LSIS, occorre applicare in modo particolare i tre motivi di rifiuto obbligatori di cui all’articolo 41 capoverso 2 LCPol. Nelle relazioni dirette con le autorità degli altri Stati Schengen, questi motivi devono essere rispettati anche dai corpi cantonali di polizia sulla base della riserva che rinvia alla legge sull’assistenza internazionale in materia penale, di cui all’articolo 37, e della forza derogatoria del diritto federale che ne deriva. I Cantoni,

91 FF 2008 7809.

92 Cfr. n. 2.5.