Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo
direttamente vincolati dalla decisione quadro europea, sono tuttavia liberi di legiferare nell’ambito dell’assistenza amministrativa tra i propri corpi di polizia e le autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen e conseguentemente d’integrare nel diritto cantonale in modo autonomo la decisione quadro. Ciononostante, i Cantoni non hanno al momento ancora fatto ricorso a questa possibilità, peraltro già garantita attualmente nell’ottica dell’entrata in vigore della LSIS, prevista per il 1° gennaio 2010.93
Gli Stati Schengen costituiscono nel complesso un gruppo particolare sotto il profilo dell’assistenza informativa, in quanto non possono prevedere limitazioni che non siano contemplate anche nel diritto nazionale di uno Stato membro. I capoversi 5 e 6 sostituiscono la disposizione dell’articolo 6 LSIS, destinato a essere sostituito, relativa al principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 3 paragrafo 3 della decisione quadro.
Art. 59 Autorità di perseguimento penale della Confederazione
Gli articoli 59 e 60 contengono la definizione della nozione di «autorità competenti incaricate dell’applicazione della legge» (denominate «autorità di perseguimento penale» nella LCPol) coniata dalla decisione quadro. Specificando le funzioni di tali autorità e in virtù dell’attribuzione, negli articoli 2, 33 e 39 LCPol, della competenza esclusiva in materia di assistenza informativa alle autorità che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, i due articoli permettono di armonizzare in ampia misura la terminologia con quella dell’UE.94 Per evitare incertezze sul piano giuridico, l’articolo 2 lettera a della decisione quadro stabilisce che ogni Stato membro attesta in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio dell’UE quali sono le autorità nazionali incluse nel concetto di «autorità competenti incaricate dell’applicazione della legge».
L’articolo 59 corrisponde sostanzialmente all’articolo 3 LSIS e definisce le autorità di perseguimento penale della Confederazione menzionate nell’articolo 58 capoverso 3 LCPol. Conformemente al messaggio relativo alla LSIS, tali autorità comprendono, oltre a fedpol, anche il Ministero pubblico della Confederazione e l’AFD.95 Sempre secondo lo stesso messaggio, sono esclusi dallo scambio d’informazioni l’Amministrazione federale delle contribuzioni nonché le amministrazioni fiscali cantonali, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).96 L’articolo 59 capoverso 2 definisce invece tali autorità utilizzando il termine più generico di «autorità che eseguono procedimenti penali amministrativi». Tuttavia, sotto quest’aspetto la LCPol risulta più precisa rispetto all’articolo 3 capoverso 2 LSIS. La LCPol prevede infatti che l’AFD debba avere la possibilità di partecipare allo scambio d’informazioni, qualora essa, sulla base di disposizioni speciali, svolga compiti di polizia, mentre debba esserne esclusa, quando esegue accertamenti generali di diritto doganale e procedimenti penali amministrativi. La nuova formulazione «Quando le autorità eseguono procedimenti penali amministrativi, …», riportata nell’articolo 59 capoverso 2 LCPol, tiene pertanto conto della partecipazione limitata dell’AFD allo scambio semplificato d’informazioni con gli Stati Schengen.
93 Cfr. n. 2.5.
94 Cfr. commento all’art. 2.
95 Messaggio LSIS, FF 2008 7829.
96 FF 2008 7818.