Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Art. 60 Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen

Quest’articolo corrisponde testualmente all’articolo 4 LSIS e definisce le autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen menzionate all’articolo 58 capoverso 1 LCPol.

Art. 61 Informazioni

La prima parte del periodo dell’articolo 61 ricalca l’articolo 2 capoverso 1 LSIS. La regolamentazione specifica dell’articolo 61 relativa allo scambio con gli Stati Schengen si distingue dalla regolamentazione generale del principio di disponibilità ai sensi dell’articolo 39 LCPol per via del ricorso alla nozione di «autorità di perseguimento penale» basata su quella adottata dalla decisione quadro europea. Inoltre, in virtù dell’attribuzione, sancita negli articoli 2, 33 e 39 LCPol, della competenza esclusiva in materia di scambio d’informazioni, secondo il principio della disponibilità, alle autorità che svolgono compiti di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, l’articolo 59 capoverso 1 LCPol permette di armonizzare in ampia misura la terminologia della legge con quella dell’UE.

La seconda parte del periodo dell’articolo 61 LCPol riprende l’articolo 12 capoverso 2 lettera b LSIS e vieta alle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni di prestare assistenza informativa semplificata in virtù delle disposizioni della presente sezione, nel caso in cui le informazioni richieste riguardino reati o infrazioni di minore rilevanza. L’assistenza informativa per questo tipo di reati nei confronti delle autorità degli altri Stati Schengen deve essere infatti eseguita tramite Interpol conformemente alle disposizioni generali dell’assistenza informativa internazionale. Con il limite di un anno, s’intende evitare che, nel quadro dell’assistenza informativa semplificata, possano essere scambiate informazioni in merito a reati non puniti dal diritto penale svizzero, o per i quali esso prevede soltanto lievi sanzioni, come ad esempio nel caso dell’evasione fiscale o di altre imposte. L’articolo 61 si applica esclusivamente all’assistenza informativa di polizia e non esclude che il diritto svizzero possa prevedere delle norme derogatorie nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale tra le autorità fiscali e le autorità dei mercati finanziari.

Se si prescinde dal summenzionato limite di un anno, il principio di parità di trattamento, stabilito dall’articolo 3 paragrafo 3 della decisione quadro e ribadito nell’articolo 58 capoversi 5 e 6 LCPol, prevede che le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni scambino con le autorità degli altri Stati Schengen gli stessi dati personali che esse scambiano conformemente alla legislazione nazionale. Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la quantità dei dati personali scambiati in applicazione degli articoli 39 e 61 LCPol, escludendo quelli relativi ai reati passibili di pena inferiore a un anno, debba essere la stessa.

Art. 62 Canali di comunicazione e servizi di contatto

Quest’articolo riprende testualmente l’articolo 5 LSIS. L’unica modifica riguarda la sostituzione del termine «scambio di informazioni» con il termine «assistenza informativa», definito nell’articolo 33.

Art. 63 Assistenza informativa spontanea di polizia

Quest’articolo ricalca quasi totalmente l’articolo 7 LSIS. L’unica differenza concerne il capoverso 2, dove il termine «scambio di informazioni» è stato sostituito con il