Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo
termine «assistenza informativa», definito nell’articolo 33. L’assistenza informativa spontanea ai sensi dell’articolo 63 è retta, anche nelle relazioni con le autorità degli altri Stati Schengen, dalle condizioni generali sancite dall’articolo 44 LCPol. L’unica differenza consiste nel fatto che l’articolo 63 obbliga alla trasmissione spontanea di dati personali quando le condizioni generali sono adempite, mentre l’articolo 44 LCPol autorizza semplicemente fedpol a comunicare tali dati.
Il capoverso 2 stabilisce l’obbligo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di presentare un rapporto. Si tratta di un obbligo che è stato introdotto nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla LSIS.
Art. 64 Approvazione di un’autorità giudiziaria
L’articolo 64 riprende letteralmente l’articolo 9 capoverso 4 LSIS.
Art. 65 Motivi di rifiuto
La presente disposizione impone alle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni d’invocare un motivo di rifiuto obbligatorio in caso d’inosservanza del limite di un anno previsto dall’articolo 61 LCPol. La disposizione indica inoltre che i motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 41 LCPol, applicabili allo scambio d’informazioni a livello nazionale, possono essere fatti valere anche nei confronti delle autorità degli altri Stati Schengen.
Art. 66 Termini
Quest’articolo ricalca testualmente l’articolo 11 LSIS.
Art. 67 Moduli
L’articolo 67 contiene le disposizioni dell’articolo 8 capoverso 2 e 9 capoversi 1 e 3 nonché dell’articolo 10 LSIS. Le regolamentazioni più dettagliate sono delegate al DFGP.
Art. 68 Sviluppo dell’acquis di Schengen
L’art. 68 riprende integralmente l’articolo 13 LSIS nella versione approvata dalle Camere federali, caratterizzata peraltro da una maggiore precisione linguistica rispetto alla versione del messaggio del Consiglio federale.
2.6 Titolo sesto: Sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (art. 69–89)
Mentre nel quinto titolo viene disciplinata l’assistenza informativa in senso classico, ossia la comunicazione verbale e scritta riguardante singoli casi, il sesto titolo regolamenta il trattamento elettronico dei dati personali e la loro disponibilità online.