Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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il trattamento delle informazioni se i motivi cosiddetti di polizia sono sufficienti. Il trattamento delle informazioni presuppone un indizio sufficientemente concreto di una minaccia che comporti necessariamente un’attività di polizia giudiziaria, amministrativa o di sicurezza che l’autorità competente è autorizzata a eseguire per legge. È obbligatorio limitare espressamente il trattamento di informazioni sulle attività politiche. Non è infatti consentito definire a priori l’esercizio dei diritti politici e di quelli inerenti alla libertà d’opinione come un rischio per la sicurezza interna. L’intervento dello Stato in tale ambito è giustificato soltanto allorquando è necessario verificare l’esistenza di un comportamento criminale98.
Art. 70 Trattamento di dati nell’ambito della cooperazione internazionale di
polizia
Il presente articolo corrisponde letteralmente all’articolo 4 LSIP. L’unico cambiamento riguarda il testo tedesco, in cui il termine «Polizeizusammenarbeit» è stato sostituito con «Polizeikooperation», conformemente alla definizione di cui all’articolo 33 LCPol.
Art. 71 Trattamento di dati per il controllo interno e la manutenzione infor-
matica
Tale articolo corrisponde letteralmente all’articolo 5 LSIP.
Art. 72 Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione
dei dati
Tale articolo corrisponde letteralmente all’articolo 6 LSIP. È stato adeguato unicamente il rimando intratestuale.
Art. 73 Diritto d’accesso
Questo articolo corrisponde all’articolo 7 LSIP di cui sono stati adeguati soltanto il rimando intratestuale e il rinvio al CPP. Quando la presente legge sarà entrata in vigore il vigente articolo 102bis PP sarà stato sostituito dagli articoli 95 e seguenti CPP. Si è invece rinunciato a integrare l’articolo 8 che riguarda la restrizione del diritto d’accesso al sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. I motivi e i pro e i contro di tale proposta sono spiegati al numero 1.5.3.
Art. 74 Disposizioni esecutive
Tale articolo corrisponde letteralmente all’articolo 19 LSIP. Il suo campo d’applicazione è stato esteso ai nuovi sistemi d’informazione sui quali il Consiglio federale dovrà emanare le disposizioni pertinenti.
98 Cfr. il messaggio concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e sull’iniziativa popolare «S.O.S. per una Svizzera senza polizia ficcanaso», FF 1994 II 1004 e segg.