Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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2.6.3 Capitolo 2: Sistemi d’informazione di polizia di sicurezza (art. 75- 76)

Art. 75 Sistema d’informazione e documentazione sugli eventi

fedpol gestisce un registro elettronico di eventi particolari e concreti da cui si può dedurre che delle persone o degli edifici sono minacciati (cpv. 1). Il sistema non è una collezione di dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati. È vero che esso contiene dati personali, ma questi non possono essere consultati sulla base dei nominativi e quindi non sono trattati sistematicamente (cfr. art. 3 LPD). Si tratta piuttosto di un sistema d’informazione elettronico sugli eventi. Le informazioni sono registrate per valutare le minacce contro persone ed edifici per la cui protezione fedpol può ordinare delle misure. I dati registrati costituiscono la base per allestire analisi dei rischi e delle minacce. Tali analisi servono per ordinare misure concrete di protezione a favore di una persona o di un edificio minacciato. Se in una registrazione su un evento sono contenuti anche dati personali questi devono essere strettamente collegati all’evento in questione.

Il 90 per cento delle informazioni registrate in questo sistema proviene da fonti accessibili al pubblico. È consentito trattare anche dati degni di particolare protezione (riguardanti p. es. le attività politiche o la salute) e profili della personalità, a condizione che fedpol ne abbia bisogno per eseguire i compiti legali di protezione (cpv. 2).

Le informazioni servono a fedpol per ordinare le misure necessarie a protezione delle persone o degli edifici minacciati (cpv. 3). A titolo di esempio si possono citare le misure che occorre adottare per proteggere un magistrato o un capo di Stato straniero in visita in Svizzera. Il SFS ordina le misure basandosi sull’analisi dei rischi e delle minacce e la polizia locale le applica. Ne consegue che fedpol è autorizzato a trasmettere ai servizi della Confederazione incaricati della protezione delle persone oppure agli organi di polizia competenti, dati personali, come ad esempio fotografie, correlati all’evento in questione e necessari per ordinare ed eseguire le misure di protezione.

I dati sono distrutti al più tardi cinque anni dopo la fine del bisogno di protezione delle persone e degli edifici di cui all’articolo 5 (cpv. 4). Trascorso detto periodo si può presumere che non siano più necessari per la protezione.

Art. 76 Sistema d’informazione e documentazione sulle minacce

Una seconda banca dati di polizia di sicurezza gestita da fedpol è maggiormente incentrata sulle persone. Si tratta della banca dati sulle persone minacciate. Se ad esempio un magistrato o una persona protetta in virtù del diritto internazionale pubblico ricevono una lettera minatoria, fedpol è tenuto a valutare la gravità della minaccia. In altre parole deve stabilire quanto è in pericolo la persona che è stata minacciata.

Per trattare i dati che permettono di giudicare la pericolosità di una persona sulla base delle minacce che ha proferito, fedpol gestisce un sistema d’informazione e documentazione separato dalla banca dati di cui all’articolo 75. In tale sistema è consentito trattare dati sia sulle persone minacciate, sia su coloro che costituiscono una minaccia ai sensi della sezione 5 LMSI (cpv. 1). La registrazione nella banca dati delle persone che costituiscono una minaccia presuppone un sospetto fondato.