Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Nel sistema si possono registrare anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità (p. es. indicazioni sulla salute fisica o mentale, sulle caratteristiche della personalità della persona che costituisce una minaccia), come pure informazioni su condanne o procedimenti in corso (cpv. 2). Per valutare la pericolosità di una persona è importante sapere se è violenta, come si è sviluppata in passato la sua predisposizione alla violenza oppure se è già stata condannata per reati violenti. A questo proposito occorre ricordare i limiti sanciti nell’articolo 69 capoverso 3 secondo cui il trattamento di tali dati è consentito unicamente per lo scopo di polizia di sicurezza finalizzato a prevenire attività criminali.

I dati provengono da fonti molto diverse (cpv. 3). La prima informazione registrata è spesso una lettera minatoria. Nella maggior parte dei casi tali lettere sono anonime. Per scoprire l’identità dell’autore della minaccia e per valutarne la pericolosità occorre raccogliere varie informazioni da diverse fonti. Anche in questi casi la maggioranza dei dati proviene da fonti accessibili al pubblico.

Quando si trattano dati personali bisogna verificare che siano trattate unicamente le informazioni rilevanti per ordinare le misure di protezione. Le informazioni inesatte e non rilevanti devono essere distrutte. Quando si trattano dati personali degni di particolare protezione occorre tenere conto di tutte le circostanze riguardanti il caso specifico, in particolare il genere del sospetto e i rischi che il trattamento dei dati comporta per la persona coinvolta.

Per quanto concerne l’accesso ai dati esistono due livelli. Soltanto alcune unità di fedpol beneficiano di un accesso online diretto ai dati, ossia i servizi incaricati della valutazione delle minacce, della protezione delle persone e di quella dello Stato (cpv. 4).

Altri servizi e altre persone non possono accedere direttamente online al sistema. Il capoverso 5 elenca i servizi ai quali è consentito comunicare in singoli casi i dati registrati nel sistema. Si tratta, ad esempio, di Dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell’amministrazione, di organi di polizia svizzeri ed esteri, di rappresentanze svizzere ed estere, missioni permanenti, organizzazioni internazionali ecc. È ad esempio molto importante informare le portinerie delle sedi dei Consiglieri federali se una persona costituisce una minaccia per un Consigliere federale che si trova nell’edificio, affinché sia possibile vietare a questa persona di accedere all’edificio. Solitamente tali informazioni comprendono, oltre ai connotati e a una fotografia per identificare la persona, anche indicazioni sulle caratteristiche essenziali della personalità (p. es. predisposizione alla violenza). Informazioni di questo tipo possono essere trasmesse anche a tutela delle persone protette in Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico. Una rappresentanza estera nel nostro Paese deve ad esempio essere messa al corrente delle persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza degli incaricati d’affari del Paese in questione. Per lo stesso motivo le società di sicurezza private che sorvegliano ad esempio un edificio per conto di fedpol devono ricevere le informazioni di questo tipo per adempiere i loro compiti di protezione.