Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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Art. 82 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro com-

petenza in materia di perseguimento penale

Questo articolo corrisponde letteralmente all’articolo 13 LSIP.

Art. 83 Sistema d’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti pe-

nali e di ricerche di persone scomparse

Tale articolo corrisponde sostanzialmente all’articolo 14 LSIP. Alla disposizione sono stati aggiunti i capoversi 1 e 2 dell’articolo 354 CP, che costituiscono ora i nuovi capoversi 1 e 3 dell’articolo 83 LCPol. In seguito all’inserimento dell’articolo 354 CP si può stralciare dalla disposizione il rinvio pertinente contenuto nel vigente articolo 14 capoverso 2 LSIP.

Art. 84 Sistema d’informazione sui profili del DNA in particolare

La versione attualmente in vigore della legge sui profili del DNA del 20 giugno 2003100 disciplina l’utilizzo di profili del DNA nei procedimenti penali e per l’identificazione di persone sconosciute, scomparse o decedute al di fuori dei procedimenti penali, come pure il sistema d’informazione sui profili del DNA.

Uno degli obiettivi principali della LCPol è di rettificare dal punto di vista della sistematica del diritto la legislazione in materia di polizia della Confederazione. Questo significa raggruppare nella LCPol, per quanto possibile, gli ambiti ora disciplinati in diverse leggi speciali (cfr. n. 1.4). Il sistema d’informazione sui profili del DNA è una banca dati di polizia della Confederazione, che pertanto dev’essere disciplinata nel sesto titolo della LCPol. Per definizione il sistema d’informazione sui profili del DNA costituisce una delle tre componenti del sistema d’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse101 di cui all’articolo 83 LCPol. Le disposizioni dettagliate concernenti il sistema d’informazione sui profili del DNA corrispondono, di principio, alla sezione 4 della vigente legge sui profili del DNA, salvo nei punti elencati qui di seguito.

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 84 ricalcano l’articolo 10 della legge sui profili del DNA.

Il capoverso 3 affida direttamente a fedpol la gestione del sistema d’informazione e quindi dalla legge sui profili del DNA si può stralciare l’articolo 12 capoverso 1 secondo cui spetta al Consiglio federale affidare a fedpol tale competenza. Si può abrogare anche l’articolo 12 capoverso 2 della legge sui profili del DNA, poiché il suo contenuto è stato trasferito nell’articolo 74 lettera e LCPol. Occorrerà disciplinare a livello di ordinanza la delega del Consiglio federale ai Dipartimenti della competenza decisionale inerente ai collegamenti online.

Art. 85 Registrazione nel Sistema d’informazione sui profili del DNA

Questo articolo corrisponde letteralmente al vigente articolo 11 della legge sui profili del DNA.

100 RS 363

101 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2006 concernente la legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, FF 2006 4646 seg.