Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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2.6.6 Capitolo 5: Altri sistemi d’informazione di polizia (art. 86-89)
Art. 86 Sistema di ricerca informatizzato di polizia
Tale articolo corrisponde all’articolo 15 LSIP.
Il capoverso 1 lettera h prevede, oltre alla possibilità di segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto limitato di lasciare la Svizzera ai sensi dell’articolo 25 dell’avamprogetto (il vigente art. 24c LMSI), anche il divieto d’entrata ai sensi dell’articolo 24. L’esecuzione dei divieti d’entrata presuppone una segnalazione nel Sistema informatizzato di ricerca della polizia, quindi la segnalazione dev’essere menzionato espressamente. Nel capoverso 4, invece il Corpo delle guardie di confine, è stato sostituito con l’amministrazione delle dogane (lett. b).
Art. 87 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen
Questo articolo corrisponde letteralmente all’articolo 16 LSIP. Nel capoverso 9 è stato stralciato il riferimento al vigente articolo 8 LSIP concernente il diretto d’accesso indiretto (cfr. n. 1.5.3).
Art. 88 Registro nazionale di polizia
Questo articolo corrisponde letteralmente all’articolo 17 LSIP. È stato adeguato soltanto il riferimento intratestuale nel capoverso 1 che rinvia ora alla disposizione corrispondente della LCPol.
Art. 89 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol
Questo articolo corrisponde letteralmente all’articolo 18 LSIP.
2.7 Titolo settimo: Diritti e obblighi
Art. 90 Impiego della coercizione e delle misure di polizia
Il contenuto del presente articolo corrisponde sostanzialmente all’articolo 100 capoversi 1bis e 2 LD e all’articolo 92 capoverso 3bis LM secondo cui, per quanto riguarda le modalità d’impiego della coercizione e delle misure di polizia da parte degli organi esecutivi, è applicabile la LCoe a condizione che tali leggi speciali non prevedano disposizioni particolari. Simili disposizioni speciali sono sancite in particolare negli articoli 101–108 LD, ad esempio per quanto concerne il fermo per breve tempo, la perquisizione e l’uso dell’arma, che sono concepiti in modo tale da rispondere alle esigenze del Cgcf e alle circostanze particolari nonché agli elevati rischi inerenti alla protezione delle frontiere.
L’articolo 90 introduce questo tipo di approccio per fedpol ovvero, mentre il capoverso 1 sancisce il principio che fedpol è autorizzato a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia, il capoverso 2 rimanda alla LCoe per quanto riguarda le modalità d’impiego. Sono fatte salve le disposizioni speciali della presente legge.
Analogamente all’articolo 100 capoverso 2 LD, il capoverso 3 incarica fedpol di designare i collaboratori autorizzati a ricorrere a tali misure. Come consueto nei corpi cantonali di polizia, i collaboratori designati sono istruiti nell’esercizio delle compe-