Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
L'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco interesserebbe diversi ambiti della legislazione svizzera, in particolare per quanto riguarda il contrassegno d'importazione, il periodo di conservazione della documentazione, la cooperazione tra gli Stati di transito, le disposizioni penali e più in generale la cooperazione internazionale. La procedura di scambio dei documenti di accompagnamento tra gli Stati vincolati dagli Accordi di Schengen (Stati Schengen)23, introdotta in Svizzera con il recepimento della Direttiva CE sulle armi, indica già che vi è l'esigenza di una più intensa cooperazione transnazionale, sebbene essa riguardi relativamente pochi Stati. In relazione al problema dei contrassegni irregolari, sarebbe necessario introdurre delle norme sulla punibilità. Tali provvedimenti esecutivi interesserebbero le attività commerciali (marcatura, raccolta di informazioni per scambiarle con gli altri Stati) e gli organi statali (comunicazione e scambio di informazioni).
Le nuove disposizioni da recepire non paiono eccessivamente restrittive. In considerazione della cooperazione della Svizzera alle misure internazionali volte a combattere efficacemente la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e nell'ottica della salvaguardia della credibilità e della coerenza della politica estera svizzera in questo ambito, è auspicabile aderire al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Interpellate nel contesto di un’indagine conoscitiva sul seguito della procedura, anche le autorità esecutive hanno espresso un parere favorevole.
2.3 Commenti ai singoli articoli
Di seguito sono spiegati i singoli articoli del Protocollo ONU sulle armi da fuoco su cui si basano le modifiche previste dall’avamprogetto I. Nel capitolo 5 viene invece descritta la relazione con il diritto vigente.
Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco integra la Convenzione delle Nazioni Unite e deve essere interpretato congiuntamente ad essa (art. 37 par. 1 e 4 della Convenzione, art. 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). Le disposizioni della Convenzione si applicano per analogia al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo. Questo significa ad esempio che le disposizioni penali del Protocollo ONU sulle armi da fuoco sono applicabili in combinazione con le disposizioni della Convenzione sulla mutua assistenza giudiziaria e l'estradizione.
Art. 2 Oggetto
La Convenzione persegue l'obiettivo di prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale ed è integrata dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco che persegue, a sua volta, lo scopo di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazio-
23 I 27 Stati membri della Comunità europea nonché l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (data di adesione non ancora fissata).