Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Le disposizioni generali sulla punibilità e il perseguimento dei reati sono desumibili dalla Convenzione entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 200626. Tali disposizioni, tra cui ad esempio quelle relative alla responsabilità delle persone giuridiche, al perseguimento penale, alle condanne e alle sanzioni, alla confisca e al sequestro, alla destinazione dei beni o dei proventi di reato confiscati, alla giurisdizione, all'estradizione, all'assistenza giudiziaria reciproca, alla protezione dei testimoni e all'assistenza alle vittime (art. 6, 10-16, 18, 20, 23-27, 29, 30, 34), devono anch'esse essere prese in considerazione in relazione alla penalizzazione prevista dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Art. 6 Sequestro, confisca ed eliminazione

Gli articoli 12-14 della Convenzione disciplinano in termini generali la confisca e il sequestro, nonché la destinazione, dei beni o dei proventi di reato confiscati. Mentre però tali articoli privilegiano il criterio del riutilizzo, il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, in quanto atto normativo speciale, prevede di norma la distruzione degli oggetti confiscati.

Le armi da fuoco, le loro parti, i loro elementi e le loro munizioni fabbricate o trafficate illegalmente devono essere sequestrate e, per impedirne la messa in circolazione illegale, confiscate e distrutte o eliminate in altro modo. Per eliminare le armi da fuoco in altro modo, occorre contrassegnarle e registrare in che modo le armi da fuoco e le munizioni sono state eliminate.

Art. 7 Conservazione delle informazioni

Le informazioni relative alle armi da fuoco devono essere conservate per almeno dieci anni. Le informazioni da conservare sono quelle necessarie a rintracciare e identificare in modo inequivocabile gli elementi fabbricati o commerciati illegalmente, nonché a prevenire e individuare tali attività. Per quanto riguarda le parti e gli elementi di armi da fuoco, nonché le loro munizioni, la conservazione è raccomandata quando è fattibile e opportuna.

Le informazioni da conservare devono comprendere almeno i contrassegni che vanno apposti sulle armi da fuoco secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo ONU. Tali contrassegni devono indicare il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie o consistere in una marcatura di facile uso che contiene semplici simboli geometrici abbinati a un codice numerico o alfanumerico e riportare inoltre il contrassegno d'importazione (Paese importatore). Lo scopo è una registrazione univoca delle armi da fuoco. È possibile anche registrare altre informazioni, quali la tipologia dell'arma, il modello, il calibro, la lunghezza della canna e le dimensioni del caricatore.

26 RS 0.311.54