Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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2003 (tratta di persone), il 28 gennaio 2004 (traffico di migranti) e il 3 luglio 2005 (armi da fuoco). Il 20 ottobre 2009 la Convenzione era stata sottoscritta da 147 Stati e ratificata da 150.
La Convenzione e i due Protocolli contro la tratta di persone e il traffico di migranti sono entrati in vigore in Svizzera il 26 novembre 2006, trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica.
La Convenzione e i Protocolli hanno lo scopo di creare, sul piano nazionale, uno standard minimo di prescrizioni e misure a disposizione degli Stati membri per combattere efficacemente il crimine organizzato. La Convenzione mira anche a raggiungere una certa armonizzazione degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e costituisce un importante sviluppo del diritto penale internazionale, ponendo le basi per un'azione concertata a livello internazionale contro il crimine organizzato. Fino alla sua creazione non esisteva alcuno strumento globale che riunisse tutte le misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale.
Gli scopi perseguiti dalla Convenzione sono stati giudicati conformi agli interessi della Svizzera. La delegazione svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e dei tre Protocolli addizionali, presentando diverse proposte, impegnandosi perché fossero comminate pene severe nei confronti delle organizzazioni criminali e del riciclaggio di denaro e promuovendo la cooperazione tra gli Stati contraenti nell'ambito di tutti e tre i Protocolli addizionali.
L'articolo 37 della Convenzione, che ne disciplina la relazione con i Protocolli, stabilisce che per aderire a un Protocollo (addizionale), uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale deve aver già aderito alla Convenzione. I Protocolli devono essere interpretati congiuntamente alla Convenzione e in considerazione del loro scopo particolare.
2.1.2 Svolgimento ed esito dei negoziati
La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori di preparazione della Convenzione e dei Protocolli esprimendo il proprio parere sul significato dei termini «traffico illecito» e «parti ed elementi» di armi da fuoco. Inoltre si è espressa sul tema dello scambio di informazioni e sulle questioni legate alla riservatezza. Ha presentato una proposta in merito al problema della registrazione o del rilascio dell'autorizzazione ai commercianti di armi (su cui però non è stata presa alcuna decisione). Il nostro Paese si è anche adoperato per non aumentare gli oneri derivanti dagli obblighi di registrazione, di gestione contabile e di marcatura, impegnandosi nell'ultimo caso per raggiungere su scala internazionale la compatibilità tra le regolamentazioni15.
Il terzo Protocollo addizionale dell'ONU, quello sulle armi da fuoco, è parte integrante della struttura della Convenzione e degli altri Protocolli. Esso s’ispira allo stesso principio della Convenzione e lo mette in pratica con l'obiettivo di prevenire il
15 Rapporto dell'ONU sui lavori preliminari alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi Protocolli; consultabile all’indirizzo: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html.