Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Inoltre, nelle relazioni transnazionali le informazioni da conservare comprendono la data di rilascio e di scadenza del permesso, della licenza o dell'autorizzazione, il Paese di importazione o di esportazione, ed eventualmente i Paesi di transito e il destinatario finale, nonché la descrizione e la quantità degli articoli. Il destinatario finale può anche essere una persona che non ha partecipato direttamente alla transazione.

Come già spiegato alla fine del commento all'articolo 6 sul sequestro, la confisca e l’eliminazione, anche i sistemi alternativi di eliminazione delle armi da fuoco devono essere registrati.

Art. 8 Marcatura delle armi da fuoco

L'obbligo di marcatura non riguarda né singole parti o elementi di armi né le munizioni, ma unicamente l'arma da fuoco assemblata. Ai fini dell'identificazione e del rintracciamento delle armi da fuoco valgono le seguenti disposizioni:

− la scelta del metodo di marcatura (punzonatura, incisione, impressione con laser ecc.) è libera;

− all'atto della fabbricazione, ogni arma da fuoco deve essere munita di una marcatura inconfondibile che indichi il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie. In alternativa, è possibile optare per un altro tipo di marcatura facilmente comprensibile, consistente in semplici simboli geometrici e in un codice numerico o alfanumerico, che consente di identificare il Paese di fabbricazione;

− all'atto dell'importazione, ogni arma da fuoco deve essere munita di una marcatura semplice e appropriata che consenta di identificare il Paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione, nonché di un contrassegno inconfondibile, a meno che quest’ultimo non sia già apposto sull'arma da fuoco. Possono essere escluse dalle condizioni enunciate nel presente paragrafo le importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili.

I contrassegni d’importazione consentono tra l'altro anche il rintracciamento di armi per le quali la cosiddetta concatenazione delle registrazioni di cui all'articolo 7 del Protocollo presenta delle lacune. Si tratta di una circostanza che spesso costituisce un problema soprattutto per le armi più vecchie;

− infine, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato in vista di un uso civile permanente, essa deve essere munita di una marcatura unica e adeguata che consenta di identificare lo Stato che effettua il trasferimento. Questa norma è stata introdotta perché in passato uno scarso rigore nella gestione delle scorte statali di armamenti ha permesso di trafugare armi in regioni di crisi o sul mercato nero.