Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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traffico illecito di armi. Il Protocollo è stato approvato il 31 maggio 2001 dall'Assemblea generale dell’ONU e aperto alla firma dopo 30 giorni.
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è stato firmato da 51 Stati e dalla Comunità europea. Alla fine di ottobre del 2009 il Protocollo era stato ratificato da 30 Stati, 48 Stati lo hanno firmato mentre uno vi ha aderito con una dichiarazione di successione. Il campo di applicazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco comprende quindi attualmente 79 Stati16. Per quanto riguarda gli Stati membri dell’UE, il Protocollo è stato firmato dal Belgio, dalla Bulgaria, da Cipro, dall’Estonia, dall’Italia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Slovacchia e dalla Slovenia mentre la Lettonia, i Paesi Bassi, la Romania e la Spagna vi hanno aderito. Dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, solo il Regno Unito e la Cina hanno firmato il Protocollo, che tuttavia finora non è stato ancora ratificato da nessuno dei due Paesi.
Il documento è rimasto aperto alla firma degli Stati fino al 12 dicembre 2002. A partire da quella data qualsiasi Stato può aderirvi. La Svizzera non ha firmato il Protocollo e non può pertanto ratificarlo ma solo aderirvi come Stato contraente.
2.1.3 Trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nella Direttiva CE sulle armi
Il 16 gennaio 2002 la Commissione europea ha firmato il Protocollo ONU sulle armi da fuoco in nome della CE.
L'adesione della Comunità europea al Protocollo ONU sulle armi da fuoco ha richiesto la modifica di alcune disposizioni della Direttiva CE sulle armi17. Dopo una serie di consultazioni avvenute negli anni 2006-2008, il 21 maggio 2008 il Parlamento
18 europeo e il Consiglio hanno approvato la Direttiva (di modifica) 2008/51/CE che recepisce molte disposizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, sebbene non tutte. La Direttiva è stata notificata alla Svizzera il 30 maggio 2008 e costituisce il 56° sviluppo dell'acquis di Schengen dalla sottoscrizione dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS)19. Nell'ambito di tale accordo la Svizzera si è impegnata sostanzialmente a recepire gli sviluppi dell'acquis (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS) e dal momento della notifica dell'atto giuridico da parte dell’UE ha in linea di massima due anni di tempo per trasporre ogni sviluppo nel diritto nazionale20.
Il 13 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relati-
16 Elenco consultabile al seguente indirizzo Internet: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr.
17 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GUL 256 del 13.09.1991, pag. 51).
18 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GUL 179 dell’08.07.2008, pag. 5).
19 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31).
20 Nella fattispecie, in conformità all'art. 2, par. 1 della Direttiva 2008/51/CE, per la trasposizione a livello nazionale c’è tempo fino al 28 luglio 2010.