Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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vo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (09.044). Lo sviluppo dell'acquis di Schengen è stato discusso in Parlamento durante la sessione autunnale e invernale del 2009. L'11 dicembre 2009 il disegno è stato adottato dalle Camere federali nella votazione finale21. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 1° aprile 2010.

2.1.4 Sintesi del contenuto del Protocollo

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco ha lo scopo di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. Le misure preventive pertinenti sono costituite dalla marcatura individuale delle armi da fuoco, dalla loro registrazione e, se ritenuto opportuno, dalla registrazione delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni. Altri obiettivi sono l'introduzione di misure affidabili di controllo delle procedure di esportazione, importazione e transito delle armi da fuoco, una più intensa cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti a livello bilaterale, regionale e internazionale. L'applicazione di norme penali più severe, la confisca e la distruzione delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni che sono stati oggetto di traffico illecito, dovrebbero invece rendere più efficace la repressione.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco si applica, fatta eccezione per la marcatura, non solo alle armi da fuoco ma anche alle loro parti, ai loro elementi, alle loro munizioni ed elementi di munizioni. Le disposizioni sulla registrazione si applicano alle parti e agli elementi delle armi da fuoco, alle munizioni e ai loro elementi solo se ritenuto opportuno e fattibile.

Il Protocollo non si applica alle transazioni o ai trasferimenti tra Stati se tale applicazione lede il diritto di uno Stato contraente di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure conformi alla Carta delle Nazioni Unite (art. 4).

2.2 Valutazione

La Svizzera ha ratificato la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale22 e i due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. La delegazione svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e dei tre Protocolli addizionali. L'adesione anche al terzo Protocollo confermerebbe l'atteggiamento finora adottato dalla Svizzera in politica estera per combattere la criminalità organizzata transnazionale.

In Svizzera hanno sede alcuni fabbricanti ed esportatori di armi. La Svizzera ha pertanto tutto l'interesse a impedire il traffico illecito di armi da fuoco. Il recepimento anche del terzo Protocollo addizionale avrebbe il vantaggio di rafforzare ulteriormente lo scambio di informazioni a livello transnazionale e la cooperazione internazionale nonché di consolidare l'inserimento della Svizzera nella rete degli Stati impegnati nella lotta al traffico illecito di armi.

21 FF 2009 7689

22 RS 0.311.54