Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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Art. 4 Campo di applicazione
Il Protocollo ONU sulle armi fa fuoco si applica, salvo disposizione contraria, alle attività di prevenzione, repressione ed eliminazione della fabbricazione e del traffico illeciti delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. Si applica altresì alle indagini e al perseguimento penale dei reati di cui all'articolo 5 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
Ai sensi della Convenzione e dell'articolo 4 numero 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, il carattere transnazionale delle fattispecie o il collegamento con la criminalità organizzata sembrano essere requisiti essenziali per perseguire questi reati in conformità all'articolo 5 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. D’altra parte questi due requisiti sono tuttavia richiesti dalla Convenzione e dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco solo se espressamente citati all'interno di singole disposizioni (al di fuori dell'articolo 4)25, cosa che non si riscontra nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco rinuncia, soprattutto in relazione alle disposizioni penali di cui all'articolo 5, a qualsiasi riferimento ai termini «transnazionale» e «criminalità organizzata».
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non si applica alle transazioni o ai trasferimenti fra gli Stati (nella loro funzione di organi con competenze ufficiali e non in quanto soggetti di diritto privato) se tale applicazione lede il diritto di uno Stato contraente di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure conformi alla Carta delle Nazioni Unite.
Art. 5 Penalizzazione
Il diritto nazionale deve reprimere la fabbricazione intenzionalmente illecita e il traffico illecito di armi da fuoco, nonché di loro parti, elementi e munizioni. Il concetto di fabbricazione illecita si evince dall'articolo 3, lettera d e quello di traffico illecito dallo stesso articolo, lettera e, del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (cfr. i commenti all'articolo 3).
Inoltre dev’essere punito chiunque falsifica, rende irriconoscibile, rimuove o modifica i contrassegni obbligatori delle armi da fuoco. I reati che configurano la violazione degli obblighi di marcatura si riferiscono solo all'oggetto «arma da fuoco», in quanto secondo il Protocollo ONU sulle armi da fuoco l'obbligo di marcatura vale solo per tale oggetto.
Infine, fatti salvi i principi basilari dell'ordinamento giuridico nazionale, sono da considerare perseguibili anche il tentativo di commettere i reati summenzionati nonché organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o favorire, per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione dei reati summenzionati.
25 Guide législatif pour l'application du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée, N 21 e 174; consultabile all’indirizzo: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislativeguide.html#_Legislative_guide_for_3.