Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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ne fra gli Stati contraenti, al fine di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
Art. 3 Terminologia
Il termine «arma da fuoco» definisce ogni arma portatile a canna destinata allo sparo di pallini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di una carica propulsiva, che è progettata o che può agevolmente essere trasformata a tal fine. Sono escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni definite come tali dalla legislazione nazionale, fermo restando che non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.
L'espressione «parti ed elementi» definisce ogni componente o pezzo sostitutivo specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta, il silenziatore o qualsiasi altro dispositivo adattato allo scopo.
Il termine «munizioni» indica l'insieme della cartuccia o le sue componenti utilizzate in un'arma da fuoco, a condizione che ognuna di esse sia soggetta ad autorizzazione. Sono contemplati i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili.
L'espressione «fabbricazione illecita» comprende tre fattispecie:
la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco:
1. mediante elementi essenziali che sono stati oggetto di un traffico illecito;
2. senza patente di commercio di armi; oppure
3. senza apporvi i contrassegni previsti dalla legge.
L'espressione «traffico illecito» comprende due fattispecie:
l'importazione, l'esportazione, il transito oppure la consegna, l'acquisto, la vendita o il trasporto transfrontaliero di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni se:
1. uno degli Stati contraenti interessati non lo autorizza; oppure
2. le armi da fuoco non sono contrassegnate come previsto dalla legge.
Il termine «rintracciamento» (lo sviluppo dell'acquis di Schengen24 parla di «identificabilità») indica, ai sensi del Protocollo, la ricostruzione sistematica del percorso compiuto dalle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni, dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati contraenti a individuare, controllare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.
24 FF 2009 7689