Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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per il rintracciamento verte sul Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo integra negli ambiti della marcatura, della registrazione e della cooperazione. Visto che l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato lo Strumento ONU per il rintracciamento, la Svizzera è politicamente (ma non giuridicamente) tenuta, in veste di Stato membro dell’ONU, a trasporne di propria iniziativa le disposizioni nel diritto nazionale. A tale proposito si possono già anticipare le spiegazioni di cui al capitolo 5, secondo cui non è necessario alcun adeguamento a livello di legge.

Avamprogetto II

L’avamprogetto II comprende gli ulteriori adeguamenti legislativi non correlate alle norme internazionali (cfr. punto 5.1.9).

Come conseguenza della trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, nell’avamprogetto II si propone inoltre di aggiungere una disposizione alla legge federale del 3 ottobre 200811 sui sistemi d’informazione militari (LSIM), la quale sancisce che in futuro i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale saranno conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. La suddetta legge federale disciplina già la conservazione di tali dati in conformità con il diritto vigente, ma il periodo di conservazione è soltanto di cinque anni. Per il resto è possibile trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento a livello di ordinanza. L’avamprogetto II sottostà al referendum facoltativo.

Rapporto fra l’avamprogetto I e l’avamprogetto II

È possibile trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento indipendentemente dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. A causa della stretta correlazione sul piano del contenuto, sarebbe tuttavia più difficile trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento se non venisse approvata anche l’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

2 Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I)

2.1 Punti essenziali del Protocollo

2.1.1 Situazione iniziale

Il 15 novembre 2000 l'Assemblea generale dell’ONU ha approvato la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale12 (di seguito Convenzione) e due Protocolli addizionali, il primo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini13 (di seguito Protocollo contro la tratta di persone) e l'altro per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (di seguito Protocollo contro il traffico di migranti)14. Un terzo Protocollo ONU, quello sulle armi da fuoco, è stato adottato il 31 maggio 2001. L'approvazione e l'adesione a quest'ultimo nonché la sua trasposizione sono oggetto del presente progetto.

La Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003, i tre Protocolli addizionali sono invece entrati in vigore negli Stati contraenti rispettivamente il 25 dicembre

11RS 510.91

12 RS 0.311.54

13 RS 0.311.542

14 RS 0.311.541