Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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- a fornire anticipatamente a ogni Stato di transito le informazioni riportate nelle

licenze di importazione (par. 3, secondo periodo);

- a informare lo Stato esportatore, su richiesta di quest'ultimo, della ricezione

delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni; e infine

- a verificare e convalidare l'affidabilità delle procedure di rilascio delle licenze e

delle autorizzazioni nonché l'autenticità della relativa documentazione.

Si possono prevedere delle eccezioni per l'importazione, l'esportazione e il transito temporanei di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni per fini leciti e verificabili, quali ad esempio la caccia, il tiro sportivo, perizie, mostre o riparazioni.

Il coinvolgimento dei Paesi di transito nel regime di cooperazione internazionale è utile ai fini del rintracciamento delle armi, di loro parti, elementi e munizioni smarrite durante il trasporto.

Articolo 12-13 Informazioni e cooperazione

Uno dei principali obiettivi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco è di promuovere lo scambio d'informazioni tra i Paesi. Ciò è necessario per il rintracciamento delle armi. A tal fine il Protocollo ONU sulle armi da fuoco definisce le informazioni da scambiare e i principi delle modalità dello scambio e invita gli Stati contraenti a cooperare nonché a istituire e rendere noti a livello internazionale gli organi che se ne occupano. Si tratta innanzitutto di scambiare informazioni sulle persone coinvolte nei trasferimenti d'armi (fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e trasportatori), sui gruppi del crimine organizzato inclusi i mezzi e le metodologie utilizzati (p. es. l’occultamento) e sugli itinerari e secondariamente di informarsi reciprocamente sulle esperienze maturate nell’ambito della legislazione nonché della prassi e delle misure statali di prevenzione e repressione.

Art. 14-15 Formazione e assistenza tecnica, intermediari e attività di intermediazione

Si richiede agli Stati contraenti di collaborare tra di loro o con le organizzazioni internazionali competenti, in modo da ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica, economica e materiale necessaria per migliorare le loro capacità di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Si raccomanda agli Stati contraenti di verificare l'opportunità di creare un sistema per rendere noti i dati degli intermediari, prevedere la registrazione e l'autorizzazione per queste persone e scambiarsi informazioni in merito. Tuttavia la realizzazione di questa misura è facoltativa.