Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Art. 9 Neutralizzazione delle armi da fuoco

Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione interna, non considerano le armi da fuoco neutralizzate come armi da fuoco, devono adottare i provvedimenti necessari per impedire la riattivazione illecita delle armi da fuoco neutralizzate.

Tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata devono essere resi definitivamente inutilizzabili, in modo da impedirne la riattivazione. Le misure di neutralizzazione devono poter essere verificate dalle autorità competenti. Le autorità devono rilasciare un certificato o un documento attestante la neutralizzazione o, in alternativa, possono confermare la definitiva inutilizzabilità dell'arma da fuoco apponendovi un contrassegno chiaramente visibile.

Art. 10-11 Requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione e il transito; misure di sicurezza e di prevenzione

Agli Stati firmatari è richiesto d’introdurre e mantenere un sistema efficace di licenze e autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione e il transito di armi da fuoco nonché di loro parti, elementi e munizioni. Tale sistema deve prevedere innanzitutto accertamenti preliminari approfonditi prima del rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, i quali comprendono la registrazione di informazioni rilevanti, la richiesta di consensi, l’inserimento di indicazioni obbligatorie nelle autorizzazioni e nei documenti accompagnatori e il controllo dell'autenticità dei documenti rilevanti. Inoltre il sistema ha lo scopo d’impedire per quanto possibile, con l'ausilio di misure di sicurezza e di prevenzione, il furto, la perdita o il dirottamento di armi, parti di armi e munizioni.

Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati contraenti sono tenuti:

- ad accertarsi, prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione, che lo

Stato importatore abbia a sua volta rilasciato una licenza o un'autorizzazione d'importazione (par. 2 lett. a);

- a verificare, prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione, che tutti

gli Stati di transito abbiano notificato per iscritto di non opporsi al transito. Sono fatti salvi eventuali accordi o intese a favore degli Stati senza sbocchi sul mare (par. 2 lett. b);

- a indicare, nella licenza o nell'autorizzazione d'esportazione o d'importazione e

nei documenti accompagnatori, almeno il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il Paese di esportazione, il Paese d'importazione, il destinatario finale, la descrizione e la quantità delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni e, in caso di transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, a elencare nelle autorizzazioni di esportazione e importazione nonché nei documenti accompagnatori tutti gli Stati di transito (par. 3, primo periodo);