Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Art. 16 Composizione delle controversie

Nelle disposizioni finali il Protocollo detta le regole relative agli obblighi formali, segnatamente alla procedura di composizione delle controversie. In base all'articolo 16, gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del Protocollo. Se la composizione non fosse possibile, la controversia è sottoposta ad arbitrato e, qualora anche nel corso dell'arbitrato non si pervenga a un accordo, demandata alla Corte internazionale di giustizia.

Art. 17-21 Disposizioni organizzative riguardanti il Protocollo

Tali articoli disciplinano temi quali la firma, la ratifica, l’accettazione, l'approvazione e l'adesione al Protocollo, come pure la sua entrata in vigore, gli emendamenti, la denuncia, il luogo di custodia e le lingue obbligatorie.

2.4 Riserve e dichiarazioni

In base all'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati27, uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione e dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che la riserva non sia vietata dal trattato o che il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione. La riserva deve inoltre essere compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo ONU sulle armi da fuoco prevedono entrambi la possibilità di formulare riserve solo in relazione al meccanismo di composizione delle controversie (art. 35 e 16), pur non escludendo la possibilità di formulare riserve di altro tipo.

Dei 77 Stati che finora hanno aderito al Protocollo, 16 hanno formulato riserve28. Di queste, 11 riguardano il meccanismo di composizione delle controversie, le altre il campo di applicazione territoriale e/o i conflitti armati.

La disposizione di cui all'articolo 16 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco che prevede, come ultima ratio della procedura di composizione delle controversie, di sottoporre la questione oggetto della controversia alla Corte internazionale di giustizia, non rappresenta un problema per la Svizzera, che da sempre riconosce la competenza della Corte29.

27 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111).

28 L’elenco delle riserve e delle dichiarazioni è consultabile al seguente indirizzo Internet: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr.

29 Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501), entrato in vigore in Svizzera il 28 luglio 1948 (cfr. dichiarazione della Svizzera ai sensi dell'art.

36 dello Statuto).