Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Per quanto riguarda i requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione e il transito, la Svizzera ha posto in atto un efficace sistema di autorizzazioni d'esportazione e d'importazione di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, che risponde in ampia misura a quanto richiesto dai vari punti dell'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Le autorizzazioni d'esportazione vengono ad esempio concesse solo se viene presentata un'autorizzazione d'importazione del Paese importatore; le indicazioni che figurano nelle autorizzazioni e/o nei documenti di accompagnamento riguardo al periodo di validità dell'autorizzazione, alla tipologia della merce, ai Paesi di esportazione e importazione e al destinatario finale sono conformi a quanto richiesto dall'articolo 10, ad eccezione del requisito che prescrive l'indicazione dei Paesi di transito. I servizi competenti sono in grado di fornire informazioni sulla ricezione delle spedizioni destinate alla Svizzera, nonché di garantire la sicurezza della procedura e l'autenticità delle autorizzazioni.

La disposizione di cui all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b che subordina il rilascio di un'autorizzazione d'importazione o esportazione all'esistenza di un permesso scritto degli Stati di transito non è invece praticabile. Nel contesto dell'odierno, frenetico traffico commerciale, le aziende di trasporto e le ditte di spedizione sono in grado di decidere e modificare secondo le circostanze, via computer o satellite, gli itinerari delle merci trasportate, ad esempio in caso di inconvenienti nella catena di trasporto programmata. Di conseguenza, è impensabile procurarsi senza troppi oneri il permesso di cui sopra prima della concessione di un'autorizzazione, soprattutto di tipo generale. Anche il requisito di cui al paragrafo 3, che prevede l'indicazione dei Paesi di transito nell'autorizzazione e la comunicazione di tali dati ai Paesi interessati prima del rilascio dell'autorizzazione, non è compatibile con la concessione di un'autorizzazione generale (cfr. punto 5.1.5). Lo scopo dell'autorizzazione generale è di non vincolare, volta per volta, le importazioni alla richiesta di un'autorizzazione con i conseguenti oneri amministrativi. Una volta concessa l'autorizzazione generale, i singoli trasferimenti o le esportazioni da e verso il territorio svizzero avvengono a discrezione dell'importatore e/o dell’esportatore, senza che questi debba richiedere alle autorità un'ulteriore autorizzazione o comunicare anticipatamente all'estero i dettagli del trasferimento. In caso di adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco si dovrà quindi formulare una riserva in merito all'articolo 10.

L'autorizzazione generale rappresenta per la Svizzera uno strumento di controllo delle importazioni di armi apprezzato e collaudato da anni. Come già detto, le disposizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non sono compatibili fin nei dettagli con lo strumento dell'autorizzazione generale. Per la Svizzera, anzi, non è chiaro come altri Stati siano in grado applicare le disposizioni sul trasferimento contenute nell'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco senza formulare alcuna riserva.

Il rapporto sui controlli delle esportazioni in occasione di trasferimenti di armi allestito dal Gruppo di ricerca e d’informazione sulla pace e la sicurezza che propone attestazioni dell’arrivo a destinazione e un monitoraggio dell’utilizzo finale