Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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(aprile 2009)30 illustra, in effetti, alcune carenze nell’ambito dell’esecuzione. Ad esempio, i trasferimenti di armi tra i Paesi del Benelux si effettuano senza documenti d'importazione. In Austria, per ottenere un’autorizzazione d’esportazione non occorre esibire un «End User Certificate» (EUC, analogo a un'autorizzazione d'importazione, cfr. art. 10 par. 2 lett. b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). Inoltre, gli EUC hanno forme e contenuti diversi a seconda del Paese. All'interno dell’UE o, ad esempio, tra i Paesi NATO, si usa l'«International Import Certificate» (IIC), il quale, analogamente a un'autorizzazione d'importazione, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione d'esportazione, anche se non bisogna indicare l'ultimo destinatario o il luogo di destinazione finale della merce (cfr. art. 10 par. 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). La percentuale di conferme di ricezione inviate dal destinatario della merce è stimata, in Europa, nell'ordine del 10-15 per cento in media e in molti casi si rinuncia addirittura a richiederle (cfr. art. 10 par. 4 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). In Svezia, la richiesta della conferma di ricezione non è prevista, mentre altri Stati (Paesi Bassi, Austria) la esigono solo in casi particolari. Un gruppo di esperti governativi dell'ONU ha inoltre constatato che finora solo 60 Stati hanno adottato una regolamentazione dell'esportazione, del transito e dell'importazione di armi.

Per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni generali, l'UE ha emanato nel maggio 2009 la Direttiva 2009/43/CE. che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Scopo della Direttiva è garantire il corretto funzionamento del mercato interno; a tal fine essa crea, per il trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa, un sistema di cosiddette licenze di trasferimento generali, globali e individuali, privilegiando le prime due tipologie rispetto all'ultima e concedendo in casi specifici agli Stati membri la possibilità di dispensare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione anticipata. La possibilità di esigere la licenza individuale permane quantomeno in relazione ad alcuni casi ben definiti. La Direttiva non ha ripercussioni dirette per la Svizzera ma è segno di un'evoluzione verso il sistema delle autorizzazioni generali.

In base a quanto sopra esposto, non sembra opportuno che la Svizzera abbandoni l'efficace e funzionale sistema delle autorizzazioni generali sostituendolo con un'altra soluzione, al solo scopo di ottemperare ad alcuni obblighi, peraltro difficilmente applicabili, sanciti dall'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Si ritiene perciò preferibile, anziché rinunciare al sistema delle autorizzazioni generali, optare per la formulazione di una riserva all'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Finora 21 Stati hanno notificato, con apposite dichiarazioni, la propria autorità nazionale o l'organo centrale incaricato di mantenere i contatti con gli altri Stati contraenti. In caso di adesione, anche la Svizzera sarebbe tenuta a notificare tale organo mediante un'apposita dichiarazione.

30 «Contrôles post-exportation lors des transferts d'armement - Preuves d'arrivée et monitoring de l'utilisation finale», Ilhan Berkol et Virginie Moreau, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 2009/4.