Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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3 Strumento ONU per il rintracciamento

3.1 Punti essenziali dello Strumento

3.1.1 Situazione iniziale

Il 12 dicembre 1995 l'Assemblea generale dell’ONU ha conferito l’incarico di redigere, con il supporto di un gruppo di esperti governativi, un rapporto che sondasse la possibilità di elaborare una convenzione internazionale per mettere gli Stati in condizione di identificare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illegali, rintracciandone il luogo di fabbricazione o di importazione31. Tale rapporto è stato sottoposto all'Assemblea generale il 27 agosto 199732.

Con risoluzione del 20 luglio 2001 gli Stati partecipanti alla conferenza dell'ONU sul tema hanno adottato un programma di azione per prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro33. Nel quadro di questo programma di azione dell'ONU, nel 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro, al quale è stato affidato il mandato di negoziare un accordo internazionale che metta gli Stati in condizione di individuare rapidamente e in maniera affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite, risalendo alla loro provenienza34. Il gruppo di lavoro era guidato dall'ambasciatore svizzero Anton Thalmann. La Svizzera ha potuto contare, nel corso dei negoziati, sull'appoggio diretto dell'UE, grazie anche al ruolo particolarmente attivo svolto dalla Francia.

Lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illegali, risultato dei lavori diretti dalla Svizzera, è stato adottato dall'Assemblea generale dell'O-NU l'8 dicembre 200535. A differenza del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, tale strumento è vincolante solo sotto il profilo politico e non dal punto di vista giuridico. La Svizzera non ha finora adottato alcuna misura per applicarlo.

3.1.2 Sintesi dei contenuti dello strumento

L'attuazione dello Strumento ONU per il rintracciamento mira a rendere possibile la ricostruzione quanto più dettagliata possibile delle tappe che di solito compie o può compiere un'arma leggera o di piccolo calibro. Lo scopo dello strumento per il rintracciamento è di consentire agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illegali, ricostruendo

31 Risoluzione A/RES/50/70 capitolo B; consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/50/70.

32 Documento A/52/298; consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/52/298.

33 Documento ONU A/CONF.192/15: «Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects» (PoA); consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/depts/german/gv-sonst/ac192_l5_r1.pdf.

34 Capitolo 8 della risoluzione 58/241 dell'Assemblea generale dell'ONU; consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/Depts/german/gv-58/band1/ar58241.pdf.

35 Rapporto A/60/88 del gruppo di lavoro Thalmann con appendice riguardante lo strumento di rintracciamento e risoluzione A/60/519 (n. 2) dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 dicembre 2005; consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/60/88; risoluzione A/60/519: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/60/519.