Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
sistematicamente il loro intero percorso, dal luogo di fabbricazione o di importazione, attraverso tutta la catena di fornitura, fino al momento in cui sono diventate illegali. Le armi diventano illegali ai sensi della legislazione nazionale, a seguito della violazione degli obblighi in materia di autorizzazione, di embarghi imposti dalle Nazioni Unite o perché contrassegnate in modo irregolare. Con l'elenco delle istruzioni e delle raccomandazioni suddivise nelle tre principali sezioni dedicate alla marcatura, alla contabilità e alla cooperazione, si intendono promuovere e coordinare gli sforzi compiuti in quest’ambito dai Paesi membri dell'ONU.
Le armi leggere e di piccolo calibro sono, per definizione, tutte le armi portatili, ad eccezione delle armi da fuoco antiche o delle loro riproduzioni, destinate allo sparo di pallini, pallottole o altri proiettili mediante una carica propulsiva, o quelle progettate o che possono agevolmente essere trasformate a tal fine (art. 4).
Mentre le armi di piccolo calibro sono concepite per essere utilizzate da singoli individui (si tratta tra l'altro, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, di rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, pistole mitragliatrici, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere), le armi leggere sono azionate o trasportate da un gruppo di due o tre persone e comprendono tra l'altro, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fissi, cannoni antiaerei portatili, cannoni anticarro portatili, fucili senza rinculo, lanciamissili e lanciarazzi anticarro portatili, lanciamissili antiaerei portatili e mortai di calibro inferiore a 100 mm.
Lo Strumento ONU per il rintracciamento sancisce, per le armi leggere e di piccolo calibro, standard minimi tecnici e di contenuto concernenti la marcatura in fase di fabbricazione e il trasferimento dalle scorte statali in vista di un uso civile permanente (art. 7, 8 e 10). Le armi illegali che vengono rinvenute sul territorio nazionale devono essere confiscate per impedirne l'ulteriore circolazione illecita (art. 9). Gli Stati devono tenere un registro delle armi che si trovano sul loro territorio, il quale consenta di dare una risposta tempestiva e affidabile a tutte le richieste di rintracciamento (art. 11 e 13). Le informazioni riguardanti la fabbricazione delle armi devono essere conservate per trent’anni, quelle concernenti i trasferimenti per vent’anni (art. 12). Gli articoli 14-23 descrivono infine in dettaglio le procedure e le modalità da seguire in caso di richiesta di rintracciamento.
Lo strumento giuridico non limita il diritto degli Stati ad acquistare, fabbricare, trasferire e custodire armi leggere o di piccolo calibro per l’autodifesa, la sicurezza e la partecipazione ad operazioni per il mantenimento della pace conformemente a quanto statuito dalla Carta delle Nazioni Unite.
Lo Strumento ONU per il rintracciamento non si pronuncia sul consenso anticipato di tutti gli Stati di transito per le autorizzazioni d'esportazione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Per quanto concerne la marcatura d'importazione, lo Strumento ONU per il rintracciamento riprende la disposizione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le disposizioni in materia di supporto tecnico, finanziario e di altra natura, quelle in materia di cooperazione internazionale (art. 27 e 28) e quelle che disciplinano l'utilizzo dei meccanismi e dei servizi di Interpol (art. 35) hanno invece valore di semplice raccomandazione.