Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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3.2 Valutazione
Il 27 febbraio 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto36 del gruppo di lavoro interdipartimentale sulle armi leggere e di piccolo calibro concernente gli strumenti multilaterali, decidendo di integrare nell’ordinamento svizzero gli obblighi sanciti dallo Strumento ONU per il rintracciamento37.
Lo Strumento ONU per il rintracciamento è il primo accordo allestito nel quadro del programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. L'accordo definisce standard minimi validi per tutti i 192 Paesi membri dell'ONU e costituisce uno strumento importante per la lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro, nonostante abbia un carattere esclusivamente politico scaturito dalla soluzione di compromesso adottata dagli Stati che hanno preso parte alla sua elaborazione. Pertanto le modalità e soprattutto i tempi di attuazione delle disposizioni dipendono unicamente dalla volontà politica dei singoli Stati. A causa della sua natura politica, non è possibile formulare riserve relative allo Strumento ONU per il rintracciamento.
Come menzionato nel capitolo 1.2, lo Strumento ONU per il rintracciamento si ricollega al contenuto del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, ma ne estende il campo di applicazione, in quanto oltre alle armi di piccolo calibro (armi da fuoco) contempla anche le armi leggere (cfr. il punto 3.3 sugli art. 4-6, come pure le definizioni di cui al punto 5.1.1). L'inclusione delle armi leggere tra gli oggetti che devono essere contrassegnati e registrati contraddice il sistema normativo svizzero ed europeo, secondo cui le armi di piccolo calibro utilizzabili individualmente anche in ambito civile e facilmente trasportabili (armi corte da fuoco e armi da fuoco portatili), necessitano di un disciplinamento diverso rispetto alle armi leggere, per il cui trasporto servono comunque due o tre persone e che sono solitamente utilizzate solo per scopi militari.
Nel campo di applicazione comune che contempla le armi da fuoco lo strumento fa espresso riferimento, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla marcatura, al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, riprendendo, integrando e precisando i requisiti fissati da quest’ultimo. Per quel che concerne la registrazione, lo Strumento ONU per il rintracciamento richiede la conservazione dei documenti per un periodo più lungo rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, ma è meno preciso per ciò che riguarda il tipo di dati da conservare. In materia di cooperazione internazionale, lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene invece disposizioni più dettagliate rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
Lo Strumento ONU per il rintracciamento si basa quindi solo in parte sul Protocollo ONU sulle armi da fuoco, estendendone però allo stesso tempo il campo d'applicazione. Può dunque essere applicato a prescindere dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco ma, in considerazione dello stretto legame tra i due strumenti, la sua attuazio-
36 Rapporto destinato al Consiglio federale del dicembre 2007 del gruppo di lavoro interdipartimentale per le questioni concernenti la ratifica e l'applicazione di strumenti internazionali in materia di armi leggere e di piccolo calibro.
37 Comunicato stampa, consultabile all’indirizzo: http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msgid=17481.