Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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Art. 14-23 Cooperazione per il rintracciamento
Gli articoli 14-23 dello Strumento ONU per il rintracciamento sanciscono come si svolgono le richieste internazionali di rintracciamento di armi illegali. Le disposizioni prescrivono nel dettaglio quali indicazioni deve contenere la richiesta di rintracciamento (art. 17), come uno Stato interpellato deve rispondere, come garantire la segretezza dei dati sensibili e a quali condizioni è possibile rifiutarsi di fornire un'informazione, nonché ritardarne o condizionarne la consegna (art. 22). È fondamentale che uno Stato contraente dello Strumento ONU per il rintracciamento sia in grado di provvedere al rintracciamento e quindi a rispondere a richieste in tal senso.
Art. 24-35 Attuazione
È necessario nominare (almeno) un organo nazionale di riferimento cui spetta il compito di scambiare informazioni e fungere da centro di collegamento per tutte le questioni riguardanti l'attuazione dello Strumento ONU per il rintracciamento. Viene ribadita inoltre la necessità della cooperazione internazionale e di quella con l'ONU e con Interpol. Le disposizioni in materia di supporto tecnico, finanziario e di altra natura e di cooperazione internazionale (art. 27 e 28) e quelle che disciplinano l'utilizzo dei meccanismi e dei servizi di Interpol (art. 35) hanno valore di semplice raccomandazione.
Art. 36-38 Misure successive
Il Segretario generale dell'ONU deve essere informato ogni due anni in merito all'attuazione dello strumento, alle esperienze maturate in materia di rintracciamento e agli interventi di sostegno e di cooperazione internazionale. Con la stessa periodicità gli Stati devono riunirsi per analizzare tali informazioni.
3.4 Nessuna riserva o dichiarazione
A seguito della soluzione di compromesso adottata dagli Stati contraenti, lo Strumento ONU per il rintracciamento ha natura esclusivamente politica. Le modalità e soprattutto i tempi di attuazione delle disposizioni dipendono unicamente dalla volontà politica di ciascuno Stato. Non è pertanto prevista né necessaria la formulazione di riserve e dichiarazioni relative allo Strumento ONU per il rintracciamento.
4 Gli altri adeguamenti necessari (avamprogetto II)
Il 1° ottobre 2009 è entrata in vigore l’ordinanza del 26 agosto 200942 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). Essa disciplina la cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen alle frontiere esterne dello spazio Schengen in conformi-