Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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ne sarebbe più difficile se non fosse approvata l'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. In conformità al sistema normativo svizzero, la trasposizione nella legislazione sulle armi e in quella sul controllo delle esportazioni dovrebbe tuttavia avvenire separatamente.

L'attuazione dello strumento appare opportuna se si considera il ruolo guida che la Svizzera ha assunto nel suo sviluppo. Di conseguenza il Consiglio federale ha deciso, nel mese di febbraio del 2008, di recepire lo strumento nell'ordinamento svizzero. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo Strumento ONU per il rintracciamento sono strettamente collegati sul piano del contenuto. L’unica modifica di legge necessaria per applicare lo Strumento ONU per il rintracciamento è stata inserita nell’avamprogetto II. Nella legge federale sui sistemi d’informazione militari viene sancita una proroga del periodo di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale. In una fase successiva lo Strumento ONU per il rintracciamento sarà trasposto nel diritto d’esecuzione relativo alla legge del 20 giugno 199738 sulle armi (LArm), alla legge del 13 dicembre 199639 sul materiale bellico (LMB) e alla legge del 13 dicembre 199640 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI).

3.3 Commenti ai singoli articoli

Qui di seguito sono descritte le disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento. Il loro legame con la normativa vigente è spiegato nel capitolo 5.

Art. 1-3 Disposizioni di carattere generale

Lo scopo dello Strumento ONU per il rintracciamento è di consentire di l’identificazione e il rintracciamento rapido e affidabile delle armi leggere e di piccolo calibro, come pure di promuovere e agevolare la cooperazione e il sostegno internazionale finalizzati alla marcatura e al rintracciamento. Mediante lo strumento ci si prefigge inoltre di incrementare e potenziare l'efficacia degli accordi internazionali vigenti volti a prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

Il campo d’applicazione dello Strumento ONU per il rintracciamento contempla anche i trasferimenti di armi tra Stati.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non limita il diritto degli Stati ad acquistare, fabbricare, trasferire e custodire armi leggere o di piccolo calibro per l’autodifesa, la sicurezza e la partecipazione ad operazioni per il mantenimento della pace conformemente a quanto statuito dalla Carta delle Nazioni Unite.

38RS 514.54

39RS 514.51

40 RS 946.202