Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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(alfa)numerici è ammesso nella misura in cui ciò non pregiudichi l'univocità, la facilità d'uso e la chiarezza delle informazioni relative al Paese di produzione.

Per quanto concerne la marcatura d'importazione, lo strumento, contrariamente a quanto previsto dal Protocollo sulle armi da fuoco, si limita a raccomandare, se possibile, di contrassegnare le armi destinate all'importazione indicando il Paese e l'anno d'importazione (art. 8 lett. b).

La marcatura obbligatoria delle armi delle forze armate e di sicurezza deve basarsi su quanto disposto dall'articolo 8 lettere c e d dello Strumento ONU per il rintracciamento. Alla marcatura di armi in possesso dello Stato si applicano requisiti meno severi rispetto a quelli previsti per le armi in possesso di privati. In caso di passaggio di armi dell'esercito o delle forze pubbliche di sicurezza al permanente uso da parte di civili, si applicano, in base allo Strumento ONU per il rintracciamento, le stesse regole previste dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

La scelta del metodo di marcatura è a discrezione dei singoli Stati. Per quanto riguarda i requisiti di qualità della marcatura (art. 7) e gli elementi delle armi che devono essere contrassegnati (art. 10) lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene disposizioni più dettagliate rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le marcature previste devono, ad esempio, essere effettuate, indipendentemente dal metodo utilizzato, su una superficie libera ed essere chiaramente e facilmente visibili e leggibili senza dover ricorrere a mezzi ausiliari o strumenti tecnici. Inoltre devono essere durevoli ed eventualmente, nei limiti delle possibilità tecniche, recuperabili. La marcatura deve essere apposta su una parte o una componente essenziale dell'arma, come il telaio o il castello della culatta, la cui distruzione rende per sempre inutilizzabile l'arma e ne esclude la riattivazione. Si raccomanda poi la marcatura di altre parti costitutive dell'arma, come ad esempio la canna, il carrello o il tamburo.

L'articolo 9 dello Strumento ONU per il rintracciamento contempla la marcatura delle armi illegali che vengono rinvenute sul territorio di uno Stato contraente. In tali casi è necessario accertarsi che queste armi da fuoco siano contrassegnate e registrate in conformità alla normativa e, in caso contrario, distruggerle (cfr. le spiegazioni concernenti l'articolo 6 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco che disciplina il sequestro, la confisca e l’eliminazione).

Art. 11-13 Gestione di registri

Il contenuto delle disposizioni dei due atti normativi dell'ONU coincide in gran parte anche per quanto concerne le gestione dei registri. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco utilizza nell'articolo 7 l’espressione «conservazione delle informazioni». I due concetti vengono di seguito considerati equivalenti.

Analogamente a quanto sancito nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco, il metodo di gestione dei registri può essere scelto liberamente. Innanzitutto gli Stati membri dell'ONU devono assicurarsi che vengano registrate tutte le armi contrassegnate che si trovano sul loro territorio (art. 11). Le registrazioni concernenti le informazioni di fabbricazione devono essere conservate per trent’anni e tutte le altre per almeno vent’anni (art. 12). Alla cessazione dell'attività, i registri devono essere consegnati dal commerciante all'autorità competente che quindi garantisce la disponibilità dei dati per il periodo prescritto (articolo 13).