Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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tà con i Regolamenti (CE) numero 2007/200443(Regolamento FRONTEX) e 863/200744 (Regolamento RABIT). L’articolo 26 capoverso 1 OCOFE statuisce che il personale estero non necessita di un permesso d’importazione, d’esportazione o di transito per le armi e il materiale che porta con sé in Svizzera nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. L’ordinanza non fa tuttavia riferimento al permesso di porto di armi. D’altra parte l’articolo 25a della legge sulle armi non prevede espressamente una dispensa dal permesso per introdurre temporaneamente armi sul territorio svizzero. Per chiarire la situazione giuridica occorre pertanto sancire nella legge sulle armi che i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini sono dispensati dall’obbligo di autorizzazione quando introducono temporaneamente armi da fuoco sul territorio svizzero.

L’articolo 27 LArm statuisce inoltre che chiunque intende portare o trasportare un’arma in luoghi accessibili al pubblico, necessita di un permesso di porto di armi. Occorre quindi dispensare dal permesso le persone della summenzionata categoria. Si tratta di completare l’articolo 27 capoverso 4 LArm aggiungendovi l’eccezione pertinente.

Nell’ambito dell’avamprogetto II è stata inoltre aggiunta una disposizione alla legge federale sui sistemi d’informazione militari45, riconducibile alla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento. Tale disposizione sancisce che, in futuro, i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale saranno conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. La versione vigente della legge disciplina già la conservazione di tali dati, ma soltanto per un periodo di cinque anni. La norma sarebbe quindi in contraddizione con quanto prevede lo Strumento ONU per il rintracciamento che infatti esige la conservazione di tutti gli altri dati per almeno vent’anni. Per il resto lo Strumento ONU per il rintracciamento può essere trasposto a livello di ordinanza.

5 Relazione con il diritto vigente e modifiche di legge necessarie per la trasposizione

5.1 Relazione con le disposizioni della legislazione sulle armi, sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego

La legge sulle armi (LArm)46 ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. È inoltre finalizzata a impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi e disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio svizzero, l’esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed

43 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GUL 349 del 25.11.2004, pag. 1).

44 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GUL 199 del 31.7.2007, pag. 30).

45 RS 510.91

46 RS 514.54