Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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I criteri di definizione quali «lancio di proiettili mediante una carica propulsiva» e « portati da una sola persona» sono analoghi nella legge sulle armi (art. 4 cpv. 1 lett. a) e nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco. In quest’ultimo la nozione di trasportabilità è stata inserita per evidenziare che l’arma da fuoco deve poter essere trasportata e azionata da un singolo individuo senza aiuto meccanico o di altro tipo47.
Secondo il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non rientrano nella definizione di arma da fuoco le armi antiche e le loro riproduzioni che vanno definite nell’ordinamento giuridico nazionale. Di conseguenza le disposizioni del Protocollo ONU non si applicano alle armi fabbricate prima del 1900. L’articolo 2 capoverso 2 LArm statuisce invece che sono considerate antiche le armi da fuoco fabbricate prima del 1870. Questa definizione più restrittiva può indurre gli altri Stati contraenti a rifiutarsi di cooperare quando le richieste della Svizzera riguardano armi da fuoco fabbricate tra il 1870 e il 1899.
La definizione di arma da fuoco ai sensi della legge sulle armi è tuttavia compatibile con la definizione sancita dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
Per «parti ed elementi» nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco s’intende ogni elemento o pezzo di ricambio specificamente costruito per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello, il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta e il silenziatore. Nella legislazione svizzera molti di questi elementi costituiscono parti essenziali di armi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 2 luglio 200848 sulle armi (OArm). Secondo il diritto svizzero il carrello equivale al castello di culatta.
Nella legislazione svizzera il tamburo della rivoltella non costituisce una parte essenziale dell’arma ai sensi dell’articolo 3 OArm, ma fa comunque parte di un’arma da fuoco. Le differenze terminologiche rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, non influiscono sulla sua trasposizione, poiché la registrazione degli elementi (tra cui il tamburo) è facoltativa e l’obbligo di marcatura si applica soltanto alle armi da fuoco assemblate e non ai singoli elementi. In questo caso non è pertanto necessario modificare il diritto svizzero.
Fra le «parti» e gli «elementi» il Protocollo ONU sulle armi da fuoco annovera anche il silenziatore, sebbene non sia fondamentale per il funzionamento dell’arma. Il motivo è riconducibile alla maggiore pericolosità che le armi da fuoco munite di silenziatore rappresentano per la sicurezza pubblica. Secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera a LArm in combinazione con l’articolo 4 capoverso 2 lettera b OArm, i silenziatori sono «parti appositamente costruite di accessori di armi» la cui introduzione sul territorio svizzero è vietata in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera g LArm oppure presuppone un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 35 OArm. La legislazione svizzera quindi è già ora più restrittiva del Protocollo ONU sulle armi da fuoco di cui l’articolo 10 esige l’istituzione di un sistema di autorizzazioni d’importazione.
La definizione svizzera di munizione è compatibile con quella del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, anche se quest’ultimo per munizione intende anche i suoi ele-
47Documento A/55/383 add. 3; complemento all’art. 3 lett. a, consultabile all’indirizzo:
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/55/383/add.3.