Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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elementi di munizioni. Per quanto riguarda l’esportazione, il campo d’applicazione della legge si limita tuttavia agli Stati Schengen, dove le armi esportate devono essere accompagnate da una bolletta di scorta o dalla carta europea d’arma da fuoco. Tali disposizioni si applicano quindi soltanto alle armi da caccia e da sport e alle relative munizioni per uso personale. Per il resto, l’esportazione è retta dalla legislazione sul materiale bellico o da quella sui beni a duplice impiego. Per il diritto in materia di armi sono quindi pertinenti le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento che disciplinano la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero. Le disposizioni sull’esportazione, invece, interessano solo la parte summenzionata della legge sulle armi.
La legge sul materiale bellico (LMB) si prefigge di controllare la fabbricazione e il trasferimento di materiale bellico e della tecnologia pertinente, al fine di tutelare gli obblighi internazionali e i principi di politica estera della Svizzera. Nel contempo la Svizzera deve poter mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale. La legislazione sul materiale bellico è interessata dalle disposizioni sull’esportazione e sul transito sancite dai due strumenti internazionali. La fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di armi leggere e di piccolo calibro che non sono armi da fuoco, ma che sono contemplate dallo Strumento ONU per il rintracciamento, sono disciplinate dalla LMB.
Le armi non soggette alla legge sul materiale bellico sono invece sottoposte alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) che sancisce il controllo dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali. Il suo campo d’applicazione si estende ai beni utilizzabili a fini civili e militari, ai beni concepiti o modificati a fini militari, anche se non si tratta di armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l’istruzione del combattimento, come pure ai velivoli d’esercitazione con punti d’aggancio. Per quanto riguarda le armi leggere e di piccolo calibro sono soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e quindi controllate all’esportazione soprattutto le armi da caccia e da sport, che nella stessa esecuzione non possono essere utilizzate come armi da combattimento.
La necessità di adeguare le tre legislazioni è verificata distintamente in base alle diverse tematiche. All’occorrenza si farà riferimento ad altre leggi.
5.1.1 Terminologia
Requisiti degli strumenti internazionali
La terminologia secondo il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è illustrata al numero 2.3 (art. 3 Terminologia).
La terminologia secondo lo Strumento ONU per il rintracciamento è illustrata al numero 3.3 (art. 4-6 Definizioni).
Legge sulle armi
Le definizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco coincidono ampiamente con quelle del diritto sulle armi.