Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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menti mentre la legge sulle armi si riferisce soltanto alla munizione assemblata. Tuttavia nel diritto svizzero sulle armi le disposizioni sulla munizione disciplinano espressamente anche gli elementi di munizioni (cfr. art. 1, 6, 7, 17–19, 26, 31 nonché cap. 3, 5 e 8 LArm). Inoltre le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco la cui trasposizione comporterà un onere supplementare concreto per la Svizzera in materia di contrassegno, non contemplano espressamente le parti, gli elementi e le munizioni. Infine, l’obbligo di contrassegnare le unità elementari d’imballaggio delle munizioni verrà già introdotto nella legislazione svizzera sulle armi in seguito allo sviluppo dell’acquis di Schengen (nuovo articolo 18b LArm)49.
La definizione di fabbricazione illecita e di traffico illecito di armi da fuoco, di elementi essenziali, di silenziatori nonché di munizioni ed elementi di munizioni ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco può essere riassunta e semplificata. In effetti si considera che gli oggetti menzionati sono fabbricati e trafficati illecitamente quando mancano le relative autorizzazioni o quando non sono marcati conformemente alla normativa o quando tali contrassegni sono stati manipolati.
Per «armi di piccolo calibro» s’intendono, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, le armi da fuoco che possono essere utilizzate da un singolo individuo. Questa definizione corrisponde a quella sancita dall’articolo 4 capoverso 1 lettera a LArm. Le «armi leggere» che ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento richiedono più di una persona per l’utilizzo, non sono disciplinate dalla legge sulle armi ma rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni sul controllo delle esportazioni della LMB e della LBDI. Le armi da fuoco antiche non sono considerate né armi leggere né armi di piccolo calibro ma la loro definizione corrisponde a quella del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (cfr. le spiegazioni precedenti). In questo contesto non è pertanto necessario adeguare la legislazione sulle armi.
Lo scopo dello Strumento ONU per il rintracciamento è di identificare e rintracciare le armi leggere e di piccolo calibro illecite. Sono illecite ai sensi dello Strumento ONU le armi considerate illegali nel luogo in cui sono state rinvenute, trasferite in violazione di embarghi decisi dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, non contrassegnate conformemente alle prescrizioni o fabbricate, assemblate o trasferite senza autorizzazione. Le richieste di rintracciamento possono essere presentate quando l’arma rinvenuta soddisfa uno di questi criteri. Tali criteri sono compatibili con la legislazione svizzera sulle armi e con le definizioni di fabbricazione e di traffico illeciti ai sensi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
Legge sul materiale bellico
I beni soggetti alla legislazione sul materiale bellico sono elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199850 concernente il materiale bellico (OMB). La suddivisione per categorie corrisponde a quella della «Munitions List» del regime Wassenaar, un accordo multilaterale di controllo delle esportazioni, a cui ha aderito anche la Svizzera. Rientrano nel campo d’applicazione del Protocollo ONU sulle
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