Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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loro parti essenziali e accessori. Nell’articolo 21 OBDI verrà quindi integrato un capoverso 2 che prevede una durata di conservazione prolungata per i documenti sulle armi da fuoco. Inoltre sarà obbligatorio custodire i relativi documenti di trasporto. Gli esportatori di altri beni soggetti alla LBDI, in particolare di beni a duplice impiego, non saranno invece interessati dalla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Per i documenti sulle transazioni non è prevista l’estensione a vent’anni della durata di conservazione sancita dallo Strumento ONU per il rintracciamento. Le informazioni necessarie possono essere fornite dal servizio d’autorizzazione (v. le spiegazioni sulla LMB di cui sopra). L’articolo 10 capoverso 2 OBDI autorizza la SECO a esigere dal titolare di un permesso informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un permesso generale d’esportazione. La fabbricazione non rientra nel campo d’applicazione della LBDI e i documenti pertinenti sono quindi contemplati dalla LArm e dalla LMB.

La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell’ambito della procedura d’imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 dell’ordinanza del 1° novembre 200662 sulle dogane [OD]), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, per esempio risalendo a indicazioni fornite per l’ottenimento di un’autorizzazione.

Legge federale sui sistemi d’informazione militari

Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce il Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) in virtù dell’articolo 12 LSIM63. Il PISA ha lo scopo di impedire l’uso abusivo dell’arma personale e contiene i dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera h LSIM. Come sancito dall’articolo 17 capoverso 5 LSIM tali dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Secondo la prassi attuale l’arma di un militare prosciolto passa a un altro militare. Al fine di garantire la possibilità di ricostruire questi passaggi di armi per un periodo superiore a cinque anni, l’avamprogetto II completa l’articolo 17 della legge federale sui sistemi d’informazione militari con un capoverso 4bis che stabilisce una durata di conservazione di vent’anni per i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Il concetto di ritiro comprende anche le comunicazioni della perdita o del furto dell’arma personale. Questi dati finora venivano registrati in una banca dati speciale gestita dalla Base logistica dell’esercito (BLEs) e aggiornati in caso del ritrovamento di un’arma.

Per quanto concerne la durata di conservazione dei dati relativi alla cessione in proprietà dell’arma personale al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, si rimanda al numero 5.1.4 e più precisamente alla rubrica dedicata alla legge sulle armi (v. sopra).

62 RS 631.01

63 RS 510.91