Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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5.1.5 Autorizzazione d’esportazione, d’importazione e di transito

Requisiti degli strumenti internazionali

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che, prima di rilasciare un’autorizzazione d’esportazione di armi da fuoco, loro parti, elementi (quindi secondo il diritto svizzero anche silenziatori) e munizioni, occorre verificare se lo Stato importatore ha rilasciato un’autorizzazione o una licenza d’importazione. Inoltre è necessario che tutti gli Stati di transito abbiano notificato per iscritto di non opporsi al transito. Infine, il contenuto delle licenze e dei documenti accompagnatori deve rispettare determinate condizioni.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni sull’importazione, l’esportazione e il transito di armi da fuoco, armi leggere, loro parti, elementi e munizioni.

Legge sulle armi

Nella legge sulle armi le disposizioni concernenti l’introduzione sul territorio svizzero di armi, loro parti essenziali, munizioni o elementi di munizioni, sono contenute negli articoli 24 e seguenti. L’esportazione di armi da fuoco o di loro parti essenziali nello spazio Schengen è disciplinata dall’articolo 22b LArm. L’esportazione di altri tipi di armi oppure di armi da fuoco negli Stati che non fanno parte dello spazio Schengen è invece retta dalla legislazione sul materiale bellico e da quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

La Svizzera dispone di un sistema ben sviluppato di controllo delle esportazioni e dell’introduzione sul territorio svizzero di tali oggetti, conforme a quanto statuisce l’articolo 10 paragrafo 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Il sistema soddisfa gli standard internazionali in materia di sicurezza e tiene conto degli sviluppi più recenti. Ciononostante non è in grado di soddisfare alcuni requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco riguardanti tale ambito, più precisamente quelle sulla cooperazione con gli Stati di transito.

La legge sulle armi distingue fra autorizzazioni generali e specifiche. Per ottenere tali autorizzazioni il richiedente deve presentare un modulo compilato con i propri dati personali e, nel caso delle autorizzazioni specifiche, indicare il tipo di merce, esibire la patente di commercio di armi ed eventualmente le autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 5 capoverso 4 LArm. In seguito l’Ufficio centrale Armi verifica se esistono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione. Se un richiedente intende introdurre merce sul territorio svizzero a titolo non professionale, deve allegare alla richiesta una copia della patente di commercio di armi, un estratto del casellario giudiziale, la copia del passaporto o della carta d’identità nonché l’attestazione ufficiale, di cui all’articolo 9a LArm, in base alla quale è legittimato all’acquisto dell’arma. Per esportare definitivamente armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen, occorre una bolletta di scorta (art. 22b LArm, art. 44 OArm)64. Per ottenerla si deve compilare un modulo e la bolletta viene rilasciata soltanto se è garantita la sicurezza del trasporto e se il destinatario è autorizzato a

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