Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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possedere l’arma. Il richiedente deve inoltre soddisfare determinati requisiti. Deve, ad esempio, godere di una buona reputazione (art. 52 cpv. 1 OArm). Pertanto esiste un sistema efficace che consente di verificare le condizioni per il rilascio di questo tipo di autorizzazioni.
Nell’ambito delle autorizzazioni generali per l’importazione ricorrente e a titolo professionale di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni o elementi di munizioni, la Svizzera non è in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
Durante la validità delle autorizzazioni generali (quindi per un anno), i titolari possono introdurre sul territorio svizzero i beni di questo tipo in periodi e attraverso itinerari diversi e consegnarli a vari destinatari. Spesso all’inizio della procedura di rilascio di un’autorizzazione generale, le informazioni sui beni che s’intendono introdurre sul territorio svizzero, quali il nome del destinatario, la quantità e le caratteristiche, non sono ancora note. Sovente un’autorizzazione generale viene richiesta già quando si negozia il contratto, quindi prima di avere la certezza di concludere l’affare. Inoltre, persino nel caso delle autorizzazioni specifiche, frequentemente i trasportatori dei beni cambiano a breve termine gli itinerari quando il trasporto è già in corso, ad esempio per adattarli ai mezzi disponibili o per reagire ai ritardi accumulati durante lo sdoganamento. Date queste circostanze non è possibile indicare gli itinerari nell’autorizzazione generale e nemmeno comunicarli anticipatamente agli Stati di transito come statuito dall’articolo 10 numero 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco stabilisce anche che il rilascio di un’autorizzazione d’esportazione presuppone il consenso scritto degli Stati di transito (quindi un’autorizzazione di transito). Non è possibile soddisfare quest’esigenza. La legislazione sulle armi disciplina unicamente l’esportazione negli Stati Schengen (procedura con la bolletta di scorta e la carta europea d’arma da fuoco). Come nel caso dell’importazione, spesso anche quando si esporta non si conoscono in anticipo gli Stati di transito. Il problema consiste anche nel fatto che alcuni Stati (p. es. la Germania) rilasciano autorizzazioni di transito soltanto se lo Stato esportatore ha rilasciato un’autorizzazione d’esportazione. Prima di rilasciare la bolletta di scorta non è quindi possibile verificare se gli Stati di transito siano d’accordo, come invece statuisce l’articolo 10 numero 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
Inoltre, la natura stessa dell’autorizzazione generale implica che non si debba indicare la quantità dei beni introdotti sul territorio svizzero in ogni singola occasione (come richiesto dall’art. 10 par. 3). È peraltro improbabile che un rintracciamento basato su indicazioni generiche che potrebbero figurare in un’autorizzazione generale abbia successo.
Visti i problemi descritti, sarebbe possibile trasporre le esigenze del Protocollo ONU sulle armi da fuoco soltanto modificando completamente il sistema delle autorizzazioni. Un cambiamento così radicale pare poco opportuno, anche perché non risolverebbe tutti i problemi. La procedura di autorizzazione continuerebbe a essere bloccata in particolare dal fatto che l’autorizzazione di transito dipende da un’autorizzazione d’esportazione.