Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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Per i motivi sopra esposti si rinuncia ad adeguare la legge sulle armi. Al momento dell’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco sarà formulata una riserva in merito all’articolo 10.
Legge sul materiale bellico
La trasposizione delle esigenze summenzionate è difficilmente compatibile con l’attuale sistema delle autorizzazioni. La LMB prevede il rilascio di un’autorizzazione d’esportazione valida per un anno e prorogabile di altri sei mesi. L’autorizzazione consente di suddividere in diverse spedizioni le esportazioni autorizzate e consegnate a un destinatario specifico (la cosiddetto fornitura parziale). Questo significa che durante la validità delle autorizzazioni è possibile consegnare ai destinatari i beni di questo tipo in periodi e attraverso itinerari diversi. Queste informazioni, e pertanto anche i nomi degli Stati di transito, spesso non sono ancora noti durante la fase iniziale della procedura di rilascio delle autorizzazioni e inoltre alcuni Stati subordinano il rilascio di autorizzazioni di transito all’esistenza di una licenza d’esportazione del Paese esportatore nonché di una licenza d’importazione dello Stato destinatario. Del resto l’autorizzazione d’esportazione viene richiesta frequentemente già quando si negozia il contratto e quindi prima di avere la certezza di concludere l’affare. Pertanto sarebbe possibile trasporre nella LMB le esigenze del Protocollo ONU sulle armi da fuoco soltanto modificando completamente il sistema delle autorizzazioni. Un cambiamento così radicale pare poco opportuno, anche perché non risolverebbe tutti i problemi. La procedura di autorizzazione continuerebbe a essere bloccata in particolare dal fatto che l’autorizzazione di transito dipende da un’autorizzazione d’esportazione.
Occorre anche considerare che la LMB contempla una vasta gamma di beni. Le armi da fuoco rappresentano soltanto una piccola parte di tutto l’elenco del materiale bellico. Per evitare ripercussioni, peraltro inopportune, per gli esportatori di altri beni, bisognerebbe introdurre per le armi da fuoco un’apposita procedura di autorizzazione con altri moduli e disposizioni diverse.
Per i motivi sopra esposti si rinuncia ad adeguare la LMB. Il previsto adeguamento dell’OMB, concernente l’aggiunta dei documenti di trasporto e i giustificativi da conservare (cfr. n. 5.1.4), dovrebbe consentire di fornire la necessaria documentazione sugli Stati di transito. Spetta agli esportatori raccogliere tutte le autorizzazioni necessarie in vista di un’esportazione.
Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
La LBDI solleva un ulteriore problema rispetto alla LMB. Per l’esportazione negli Stati che partecipano alle misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale (elenco di cui all’allegato 4 OBDI65) sostenute dalla Svizzera, la SECO può rilasciare una normale autorizzazione generale
65 Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Corea (Sud), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria.