Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Anche la LBDI statuisce che il giudice ordina la confisca del materiale bellico se non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto (art. 17 LBDI). Ne consegue che nemmeno la LBDI necessita di adeguamenti.

Legge sulle dogane

L’articolo 32 capoverso 4 della legge sulle dogane del 18 marzo 200567 (LD) stabilisce che l’ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l’imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. L’articolo 104 capoversi 2 e 3 LD sancisce che l’Amministrazione delle dogane sequestra oggetti e valori patrimoniali che sono presumibilmente confiscabili e li consegna immediatamente alle autorità competenti. In questi casi sono competenti gli uffici cantonali delle armi o le autorità giudiziarie.

5.1.7 Disposizioni penali

Requisiti degli strumenti internazionali

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che dev’essere punito chiunque falsifica, rende irriconoscibile, rimuove o modifica i contrassegni obbligatori delle armi da fuoco.

Infine, fatti salvi i principi basilari dell'ordinamento giuridico nazionale, sono da considerare perseguibili anche il tentativo di commettere i reati summenzionati nonché organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o favorire, per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione dei reati summenzionati.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni penali.

Legge sulle armi

L’articolo 33 capoverso 1 lettera f LArm, adeguato in seguito allo sviluppo dell’acquis di Schengen, statuisce, tra l’altro, che dev’essere punito chi fabbrica, introduce sul territorio svizzero o commercia i beni in questione senza munirli di un contrassegno conforme alle norme68. L’articolo 33 capoverso 3 lettera c LArm stabilisce che dev’essere punito chiunque commercia tali oggetti sia a titolo professionale che non professionale. La legislazione svizzera non punisce invece ancora chi intenzionalmente falsifica, rende irriconoscibile, rimuove o modifica il contrassegno obbligatorio di armi da fuoco.

Pertanto occorre completare l’articolo 33 capoverso 1 LArm con una nuova lettera la quale sancisce che è punibile chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica

67 RS 631.0

68 FF 2009 7689